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Ruolo Direttivo a esaurimento, intervenire subito per evitare l’ennesima sperequazione ai danni degli ispettori “ante riordino” – la Uil Polizia interviene presso il Capo della Polizia.

AL CAPO DELLA POLIZIADIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

PREFETTO FRANCO GABRIELLI

e, per conoscenza:

AL VICE CAPO DEL POLIZIA PREF. ALESSANDRA GUIDI

VICE DIRETTORE GENERALE DELLA P.S. PREPOSTO ALL’ATTIVITÀ

DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA

AL MINISTERO DELL’INTERNO

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

 

OGGETTO: Ruolo Direttivo a esaurimento, D.Lgs. 29.5.2017, N. 95.

Ulteriori retrocessioni giuridiche ed economiche per i vincitori del concorso.-

Signor Capo della Polizia,

il decollo del Ruolo Direttivo ad esaurimento merita in questo momento particolare attenzione, soprattutto alla luce di alcune previsioni che più vengono sviscerate e più appaiono incredibili, tanto che la mortificante vicenda degli ispettori ex L. 121/’81, durata ben 22 anni, con la soluzione individuata nel D.Lgs. 29 maggio 2017, N. 95, rischia di diventare un’ulteriore beffa, unica nella storia delle Forze di polizia della Repubblica Italiana.

Nel 1995, con il D. Lgs. 197, gli stessi furono retrocessi e demansionati, da un ruolo semi-direttivo a sottufficiali.

Nel 2000, con il D. Lgs 334, entrò in vigore una norma riparatrice che introduceva – seppure con enorme ritardo – il Ruolo Direttivo Speciale (d’ora innanzi RDS), con particolari modalità di accesso riservate ai medesimi ispettori già – nel frattempo – prima raggiunti da tutti i sottufficiali delle altre Forze di polizia e poi progressivamente sorpassati da un consistente numero di essi grazie al costante accesso ai rispettivi ruoli direttivi speciali. L’Amministrazione dell’interno non bandì mai alcun concorso non costituendo così l’istituito RDS.

Nel 2006, la Finanziaria Prodi sterilizzò la novità introdotta con il D. Lgs 334/2000, ma non anche l’art. 25; nonostante ciò l’Amministrazione continuò ad eludere la Legge per altri 11 anni in danno degli stessi, tartassati ispettori.

L’anno scorso il TAR Lazio, con sentenza 2.2.2016 nr.1439, ordinò al Ministero dell’Interno la bandizione, entro 90 giorni, dei concorsi previsti con il predetto art. 25, per l’accesso al RDS; ma l’Amministrazione, anziché adempiere, la impugnò innanzi al Consiglio di Stato con contestuale richiesta di sospensiva, basata, in sostanza, sull’impegno di ‘sanare’ la questione nell’ambito della c.d. revisione delle carriere, in attuazione della Legge delega Madia 124/2015; legge che, tra l’altro, prevedeva l’eliminazione delle sperequazioni esistenti tra le diverse Forze di polizia, al fine di ottenere un’equiordinazione.

Il risultato oggi concretizzatosi è che il RDS (che nel 2000 prevedeva uno sviluppo di carriera fino alla qualifica di Vice Questore Aggiunto -vale a dire Tenente Colonnello e trattamento economico da Colonnello dopo 13 anni- è stato soppresso e, in luogo dello stesso, è stato introdotto un Ruolo Direttivo ad esaurimento, meno prestigioso e più fiacco, con uno sviluppo massimo fino alla qualifica di Commissario Capo (id est: Capitano, con, quindi, due gradi in meno e senza salto esponenziale economico nella dirigenza).

Ma al di là della maggiore gracilità del nuovo ruolo ad esaurimento rispetto a quello previsto dal D. Lgs 334/2000 mai concretizzato, la questione più imbarazzante riguarda i seguenti tre aspetti:

a) la norma prevede cinque distinti corsi bimestrali (intervallati almeno 6 mesi l’uno dall’altro) così da far presumere, nella migliore delle ipotesi, una tempistica complessiva di circa quattro anni affinché i vincitori del concorso, rientranti nella quinta annualità, possano frequentare e concludere – previo superamento degli esami – il corso per vedersi riconosciuta la qualifica di Commissario;

b) il Vice Commissario vincitore del concorso del nuovo ruolo ad esaurimento, che dovesse giocoforza rimanere bloccato nelle ‘sabbie mobili’ dell’attesa, per mesi o per anni, prima di poter frequentare il corso in cui risulta inserito, e che per ragioni anagrafiche fosse costretto ad andare in quiescenza prima, resterà Vice Commissario venendo così scavalcato addirittura dal neo Ispettore Superiore che invece, una volta in pensione, grazie al mantenimento in vita del comma 1 dell’art. 21 del D. Lgs. 334/2000, salterà (giustamente), come avvenuto sino ad oggi, ben tre qualifiche e si assesterà su quella di Commissario (del soppresso RDS). Se la norma intende premiare – in pensione – una qualifica sub-apicale (l’Ispettore Superiore del nuovo Ordinamento), non è possibile comprendere come non possa essere ‘premiato’, almeno allo stesso modo se non in misura maggiore, chi Ispettore Superiore lo era già da tempo e ora è sostituto commissario per effetto del cambiamento della denominazione a qualifica;

c) il parametro previsto per i Sostituti Commissari Coordinatori, cioè coloro che potranno partecipare al concorso per il ruolo direttivo a esaurimento, ammonterà, dall’1.10.2017, a 148 punti (148 x €172,70 = €25.559,6), mentre quello istituito per i Vice Commissari sarà di punti 136,75 (136,75 x €172,70 = €23.616,725), determinando così un gap negativo di circa duemila euro annui. Per compensare tale retrocessione economica, l’art. 45, comma 5, del D. Lgs. 95/2017 ha previsto un assegno ad personam con effetti, tra l’altro, sulla tredicesima, sulla pensione e sulla buonuscita, lasciando così intendere l’assenza di penalizzazioni per i vincitori del concorso. Purtroppo non è così, in quanto i predetti Vice Commissari – per effetto della funzione “riassorbibile” di tale assegno – non potranno percepire alcun aumento contrattuale o di altra natura, e ciò per (“…effetto di disposizioni normative a carattere generale…”), come recita il comma in questione, fin tanto che la misura di essi non eccederà il quantum di tale assegno riassorbibile ad personam. Andando i Vice Commissari a percepire il parametro peggiorativo 136,75, ne conseguirà una penalizzazione anche nella retribuzione del lavoro straordinario e, addirittura, chi è in attesa imminente dell’assegno funzionale dei 32 anni non vedrà un solo euro in quanto esso sarà inghiottito dall’assegno ad personam riassorbibile. Corollario di tale scempio sarà l’impoverimento della buonuscita del Vice Commissario (già sost. comm. coordinatore con parametro 148), il quale, costretto ad andare in pensione per raggiunti limiti di età prima di frequentare o concludere il secondo ciclo di corso bimestrale, vedrà calcolata la sua liquidazione su una base media mensile deprivata dell’aumento dell’assegno funzionale in virtù dell’ingordo “riassorbimento” dell’assegno ad personam.

​Questa ignominiosa retrocessione economica – a danno di chi vincerà il concorso – scaturisce dall’adozione ​(accidentale ?) nella Norma dell’aggettivo “riassorbibile”, poiché se fosse stato usato l’opposto aggettivo “cumulabile” (come si è fatto nel vicino comma 10 dell’art. 45, per gli attuali Funzionari e Ufficiali, con decorrenza 1° gennaio 2018) il ​problema, almeno dal punto di vista economico, ora non sussisterebbe. Non v’è dubbio, dunque, che all’estensore della norma era ben chiara la differenza di significato tra il termine “cumulabile” e quello “riassorbibile”.

Un vincitore del concorso per il RDS nel 2001, allora quarantenne, sarebbe diventato Vice Questore aggiunto ed oggi, con il D.Lgs. N. 95, sarebbe stato dirigenzializzato. Lo stesso soggetto che oggi, a cinquantasei anni vincesse il concorso per il RD ad esaurimento – a causa dell’Amministrazione che ha eluso la Legge del 2000 privandolo di tale chance – realisticamente potrebbe rimanere Vice Commissario (Sottotenente), oppure potrebbe riuscire a diventare Commissario (Tenente) o, addirittura, nella migliore delle ipotesi, potrebbe diventare commissario capo (Capitano). In pratica i destinatari e vincitori del concorso che oggi hanno 57-58 anni di età e dovessero essere ricompresi nel terzo, nel quarto o nel quinto corso di formazione, non faranno mai in tempo a sviluppare, neanche parzialmente, la teorica carriera prospettata dalla norma, a tacere del fatto dell’umiliazione di dover sottoporre colleghi così temprati e avanti negli anni ad esami attitudinali (non previsti originariamente dal decreto ministeriale 2 dicembre 2002 n. 276 per il RDS quando avevano tanti anni di meno) e ad esami finali di profitto.

Questa sorta di pianificazione dello sfinimento sistematico degli ispettori figli (a questo punto figliastri) della legge 121/81, prima ancora della loro introduzione “sottotenentistica” -mi si perdoni il neologismo- nella prima (e, per moltissimi, ultima o penultima!) casella dell’istituendo ruolo direttivo ad esaurimento, se non fosse oggi già Legge, e quindi qualcosa di giuridicamente vero, potrebbe sembrare la narrazione di un mostruoso test sperimentale di mobbing, posto in essere da giocosi e cinici sperimentatori, con vocazione sadica, per verificare il punto massimo di resistenza dell’equilibrio emotivo di un individuo, specie se poliziotto di vecchia generazione.

Signor Capo della Polizia, le chiedo – ove non sia così – che qualcuno abbia la bontà di spiegare dove stia la restituzione della chance negata in tutti questi anni a tali colleghi, quando – è bene ricordarlo – gli ex sottufficiali di altre forze di polizia, già sottordinati gerarchicamente, funzionalmente ed economicamente all’ispettore ante 95, con l’odierno D. Lgs. N.95, sono stati addirittura (e giustamente) dirigenzializzati.

Alla luce di quanto precede, non credo sia necessario scomodare esperti giuristi per comprendere che gli odierni aventi diritto al concorso per titoli per il Ruolo Direttivo ad esaurimento non si trovano di fronte ad una reale opportunità di carriera, né sotto il profilo del prestigio reale, né tantomeno dal punto di vista economico, laddove addirittura ci vanno a rimettere: di sicuro tali colleghi vincitori di concorso non si vedono oggi restituita un’analoga chance che – a differenza delle altre forze di Polizia – fu loro proditoriamente negata dal 2001 in poi.


Gli odierni aventi diritto al concorso non solo non si vedono restituito il maltolto ma, con il concorso unico oggi offertogli a chiusura di tale infinita partita, non gli viene nemmeno prospettato il riconoscimento di una minimale decorrenza giuridica capace, almeno in certa misura, di compensare l’enorme ed irrecuperabile danno causato loro deliberatamente dall’Amministrazione a cui appartengono e che hanno servito per tanti anni. Eppure, lo si vuole rammentare, la stessa Amministrazione ha già applicato e sta applicando per altri Ruoli la giusta regola dell’annualità a ritroso, talora andando indietro anche di decine di anni nel riconoscimento della decorrenza giuridica.

​La domanda che sorge spontanea è: per quale ragione un odierno Sostituto Commissario Coordinatore, sano di mente, con oltre 35 anni di servizio, che attende giustizia da tempo immemore, oggi dovrebbe affrontare un concorso, una prova attitudinale, un corso trimestrale e degli esami finali di profitto per ottenere, all’esito, una condizione economica inferiore a quella di partenza capace addirittura di far perdere migliaia di euro nella liquidazione del TFS?

​Parrebbe emergere una volontà volta a scoraggiare e rottamare gli ispettori anziani, in quanto solo i più fortunati, che alla soglia dei 60 anni vedessero compiuto il tortuoso percorso prefigurato dalla norma, avranno forse diritto al parametro stipendiale 148 che, lo si ribadisce, è identico a quello che percepiranno dal 01.10.2017; il tutto senza senza partecipare ad alcun concorso e senza frequentare alcun corso, parimenti ad ogni altro Sostituto Commissario coordinatore.

​Vieppiù si palesa l’ennesima sberla per detti Vice Commissari in pectore poiché essi si troveranno inquadrati con una decorrenza giuridica postuma rispetto a quella di tutti i neo Sottotenenti dell’Arma dei Carabinieri – il cui bando di concorso è già stato emanato – che a novembre 2017 ultimeranno le sei settimane di corso per il loro Ruolo ad esaurimento (e non tre mesi, pari a circa 14 settimane, come prospettato per la Polizia di Stato) senza doversi sottoporre ad alcun esame attitudinale o di profitto. Andrebbe poi verificato che grado rivestissero questi appartenenti all’Arma dei Carabinieri, prima del D.Lgs. 197/95.

Ebbene, la sensibilità delle Commissioni Riunite 1^ e 4^ del Senato colse per tempo molte criticità ex ante e saggiamente lo formalizzò nella ‘raccomandazione’ in data 11 maggio 2017, riferita allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (n. 395), all’attenzione del Governo, e quindi del Ministro dell’Interno. L’iter legislativo, purtroppo, assunse determinazioni diverse ma noi crediamo che la sensibilità del Capo della Polizia (in grado di superare sedimentate resistenze ed intervenire nelle sedi opportune) e del Ministro dell’Interno oggi possano scongiurare che cada nel vuoto tale appello vieppiù attuale, che recita testualmente:

“…valuti il Governo, […], di tenere conto della posizione giuridica differenziata in cui si è venuto a trovare il personale della Polizia di Stato che alla data del 31 agosto 1995 rivestiva una delle qualifiche dell’originario ruolo degli ispettori e alla data del 1° gennaio 2017 prestava servizio con la qualifica di ispettore superiore s.u.p.s. “sostituto commissario” e che per effetto della mancata indizione dei concorsi ex articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 è risultato privato della possibilità di progredire gerarchicamente nel superiore ruolo direttivo, come invece regolarmente avvenuto per il personale degli altri Corpi di polizia civili e militari e per le Forze armate, prevedendo altresì che, a seguito del concorso per titoli, acceda integralmente e direttamente, anche in sovrannumero riassorbibile rispetto alle 1.500 unità indicate (le 300 ulteriori alle 1.500 sono destinate a sanare altra posizione soggettiva), alla qualifica di commissario capo del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2017 e decorrenza economica dal 1° gennaio 2018…”.

Signor Capo della Polizia noi le chiediamo che vadano individuati degli immediati rimedi, i quali, oltre ad avere un costo prossimo allo zero o comunque risibile, mitigherebbero gli insopportabili malesseri degli interessati ed eviterebbero di mandare in pensione con ingratitudine e con l’amaro in bocca professionisti che per quasi quarant’anni hanno servito il proprio Paese.

Ciò che immediatamente andrebbe adottato è quanto segue:

1) far acquisire ai Vice Commissari vincitori del concorso la qualifica di Commissario (parametro 148, uguale a quello in essere dei candidati), al più tardi, al termine del 1° mese di formazione, quello “applicativo”;

2) prevedere – anche attraverso la regola dell’annualità – che la decorrenza giuridica utile di ingresso nel ruolo Direttivo ad esaurimento non sia postuma nemmeno di un solo giorno rispetto alle decorrenze attribuite ai neo Sottotenenti delle altre forze di Polizia e che invece tenga adeguatamente conto sia dei 17 lunghi anni di ritardo nella soluzione oggi offerta agli stessi, sia del fatto che tutti i sottufficiali delle altre forze di polizia, nel 1995, erano gerarchicamente sottordinati agli ispettori;

3) valutare ed attivare dei meccanismi riparativi per i “coordinatori” di tutti i ruoli, anche diversi da quello degli ispettori, che si dovessero trovare nella condizione di un pensionamento di vecchiaia che li penalizzi rispetto alla posizione di partenza pre-concorsuale, così sterilizzando gli assurdi danneggiamenti economici;

4) individuazione di un meccanismo di riassorbimento (qui, sì, il termine è felice) attraverso il quale coloro che dovessero collocarsi nella graduatoria di merito oltre i 1500 posti, rimanendo quindi esclusi, possano essere reintrodotti in questa fase transitoria consentendo loro il transito nel RD a esaurimento.

​Solo in questo modo si può dire che – in nome dell’EQUIORDINAZIONE predicata nella Legge Delega Madia 124/2015 – se non un risarcimento, l’Amministrazione dell’Interno avrà tentato di corrispondere almeno un ristoro simbolico, virtuale, a chi è stato abbandonato e infossato deliberatamente nelle sabbie mobili per oltre quattro lustri, per causa di qualche burocrate indolente o, peggio, in mala fede, che non ha rispettato per ben 17 anni i dettami di parte di una legislazione tassativa dello Stato, regolarmente applicata invece per la parte riguardante i Funzionari della stessa Polizia di Stato.

​Con rinnovata stima
Roma, 25 settembre 2017

Il Segretario generale

Oronzo Cosi

 

La lettera: ruolo direttivo a esaurimento

 

 

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