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Ruolo Direttivo ad Esaurimento – Interrogazione Parlamentare Promossa dal Senatore Casson ed altri

Ruolo Direttivo ad Esaurimento – Interrogazione Parlamentare Promossa dal Senatore Casson ed altri

 

Il Senatore Felice Casson, già magistrato di lungo corso, protagonista di importantissime inchieste in tema di terrorismo, lotta alla corruzione, sicurezza ambientale, tutela dei lavoratori, Vice Presidente della Commissione Giustizia e Segretario COPASIR, è da sempre sensibile alle problematiche dei poliziotti facendosi promotore in passato di iniziative parlamentari per la salvaguardia dei diritti della categoria ed in particolare degli Ispettori.

Il Senatore Casson, recependo le istanze della Uil Polizia sul tema dell’istituzione del Ruolo Direttivo ad esaurimento in seno al provvedimento di riordino delle Carriere, ha promosso una interrogazione parlamentare come primo firmatario, unitamente ad altri parlamentari.

Ecco il testo integrale dell’atto ispettivo diretto al Ministro dell’Interno Marco Minniti:

 

OGGETTO: ATTO ISPETTIVO (4-08278)

CASSON, BATTISTA, FORNARO, MIGLIAVACCA

– Al Ministro dell’Interno –

Premesso che:

dopo 17 anni di elusione di legge (ex art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2000), per effetto della sentenza del TAR Lazio n. 01439/2016 del 2 febbraio 2016, relativa alla class action, N.R.G. 7489, promossa dagli ispettori, ante decreto legislativo n. 197 del 1995 nei confronti del Ministero dell’interno, alla Sezione II, art. 2, lettera t) del decreto legislativo n. 95 del 2017 (attuativo della legge delega Madia 7 agosto 2015 n. 124) è stato istituito il nuovo “Ruolo Direttivo a esaurimento della Polizia di Stato”;
il ruolo direttivo ad esaurimento sostituisce l’abrogato ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, già istituito 17 anni fa con l’articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2000, ma mai costituito a causa della mancata, inopinata, bandizione dei previsti concorsi, ex art. 25;

il ruolo direttivo ad esaurimento non è rispondente agli auspici degli ispettori della Polizia di Stato, ex legge n. 121 del 1981, così come contenuti nella domanda al TAR, in quanto, dopo oltre un ventennio, non sana nulla e non restituisce agli aventi diritto nemmeno le stesse chances di cui sono stati privati 17 anni fa per effetto della mancata istituzione del ruolo direttivo speciale, già all’epoca introdotto con un ritardo quinquennale, dopo che gli stessi, con il decreto legislativo n. 197 del 1995, furono retrocessi e demansionati, laddove tutte le altre forze di polizia ad ordinamento, sia civile che militare erano già dotate di proprio ruolo direttivo speciale con corposi organici riservati ai sottufficiali, i quali, lo si rammenta, erano tutti subordinati gerarchicamente, funzionalmente ed economicamente agli ispettori di polizia, ex legge n. 121 del 1981;
il ruolo direttivo speciale per la Polizia di Stato, istituito nel 2000, prevedeva uno sviluppo di carriera fino alla qualifica di vice questore aggiunto (id est tenente colonnello), e trattamento economico da colonnello dopo 13 anni, mentre il ruolo direttivo ad esaurimento odierno (decreto legislativo n. 95 del 2017), prevede uno sviluppo massimo di carriera fino all’inferiore qualifica di commissario capo (id est capitano, con, quindi, due gradi in meno e senza salto esponenziale economico nella dirigenza);
il nuovo ruolo direttivo ad esaurimento non risponde allo spirito di equiordinazione predicato dalla legge delega Madia, considerato che i sottufficiali di altre forze di polizia militari e civili, che dal 1995 in poi sono transitati nei rispettivi ruoli direttivi speciali e che all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 rivestivano la qualifica di maggiore o di tenente colonnello, oggi sono stati dirigenzializzati;
il concorso per 1.500 posti del ruolo direttivo ad esaurimento, a differenza di quanto comunicato dal Ministro in indirizzo con risposta del 14 aprile 2017 all’interrogazione 4-14902, presentata alla Camera dei deputati, per i candidati prevede, sia esami psicoattitudinali, individuali e di gruppo, che esami finali di profitto;
il transito dei vincitori dall’attuale qualifica di sostituto commissario coordinatore a vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento determinerà una retrocessione economica, in quanto passeranno dal parametro stipendiale n. 148 al n. 136,75 e, l’assegno ad personam riassorbibile previsto dalla norma a compensazione dell’arretramento, coprirà solo le voci “fisse e continuative” e quindi solo parte del reddito mensile derivante dall’attività istituzionale ed operativa;
per effetto dell’età avanzata degli ispettori destinatari del concorso per l’odierno ruolo direttivo ad esaurimento, tutti ultra cinquantenni (in gran parte 57-58 anni), i candidati non faranno mai in tempo a sviluppare la teorica carriera prospettata dalla norma, stante l’obbligatoria frequenza di uno dei cinque distinti corsi bimestrali previsti distanziati l’uno dall’altro di “almeno sei mesi” ed essendo quindi predestinati a rimanere matematicamente vice commissari (id est
sottotenenti) per anni, con ulteriori danni economici che ne deriveranno anche per il TFS (trattamento di fine servizio);
il concorso per il ruolo direttivo ad esaurimento, pubblicato sul supplemento straordinario n. 1/29-bis del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno, in data 12 ottobre 2017, a chiusura dell’ultra ventennale partita, non prospetta nemmeno il riconoscimento di una minimale decorrenza giuridica capace di lenire e compensare l’enorme danno causato agli interessati, dall’amministrazione che hanno servito per oltre 35 anni quando però, la stessa amministrazione ha già applicato e sta applicando per tutti gli altri ruoli la giusta regola dell’annualità a ritroso, talora andando indietro anche di decine di anni nel riconoscimento della decorrenza giuridica;
le Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 4ª (Difesa) del Senato colsero per tempo molte criticità ex ante e saggiamente lo formalizzarono nella ‘raccomandazione’ in data 11 maggio 2017, riferita allo schema di decreto legislativo n. 395, all’attenzione del Governo e quindi del Ministro dell’interno: “valuti il Governo, (…), di tenere conto della posizione giuridica differenziata in cui si è venuto a trovare il personale della Polizia di Stato che alla data del 31 agosto 1995 rivestiva una delle qualifiche dell’originario ruolo degli ispettori e alla data del 1° gennaio 2017 prestava servizio con la qualifica di ispettore superiore s.u.p.s. “sostituto commissario” e che per effetto della mancata indizione dei concorsi ex articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 è risultato privato della possibilità di progredire gerarchicamente nel superiore ruolo direttivo, come invece regolarmente avvenuto per il personale degli altri Corpi di polizia civili e militari e per le Forze armate, prevedendo altresì che, a seguito del concorso per titoli, acceda integralmente e direttamente, anche in sovrannumero riassorbibile rispetto alle 1.500 unità indicate (le 300 ulteriori alle 1.500 sono destinate a sanare altra posizione soggettiva), alla qualifica di commissario capo del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2017 e decorrenza economica dal 1° gennaio 2018″, si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di voler correggere, almeno in parte, l’illustrata, ad avviso degli interroganti iniqua e penalizzante, situazione contenuta nella Sezione II, art. 2, lettera t) del decreto legislativo n. 95 del 2017, attraverso un provvedimento legislativo di pari rango, ovvero mediante emissione di decreto legislativo correttivo, così come previsto e disciplinato dalla legge delega Madia n. 124 del 2015, all’art. 8, comma 6, per l’introduzione, con la massima urgenza consentita, della correzione dell’art 2, comma 1, lettera t), numero 1:
a) inserendo nel quarto periodo, dopo la frase “al termine del periodo applicativo” la seguente espressione: «i Vice Commissari vengono nominati Commissari» (operazione correttiva pressoché a costo zero);
b) sostituendo il successivo, quinto periodo, con il seguente: «il periodo di sospensione del corso di formazione non produce effetti ai fini della promozione alla qualifica di commissario capo”;
c) prevedendo che ai candidati che, per ragioni anagrafiche o di forza maggiore, non riuscissero a transitare dalla qualifica di commissario a quella apicale di capo, sia conferita la qualifica di commissario capo (id est capitano) con decorrenza dal giorno successivo alla collocazione in quiescenza per raggiunti limiti di età. (4-08278)

 

Atto in formato PDF: interrogazione Casson + altri

 

 

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