Sono giunti, nel tempo, diversi quesiti in materia di riconoscibilità dei benefici previsti dalla legge a tutela della genitorialità in favore delle coppie omogenitoriali, ossia formate da persone dello stesso sesso. Le questioni prospettate hanno avuto ad oggetto, perlopiù, le disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, recante, per l’appunto, il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità e, segnatamente, la legittimazione a fruire dei benefici ivi previsti da parte dal genitore non biologico e, dunque, non immediatamente riconducibile alle nozioni tradizionali di “padre” o di “madre”.

Si allega circolare.

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