Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — Serie Generale — n. 131 del 9 giugno 2025 è stata pubblicata la Legge 9 giugno 2025, n. 80 — in vigore dal 10 giugno 2025 — con la quale è stato convertito il Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante:
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”.
Con il presente atto di indirizzo si intendono fornire le prime indicazioni applicative in ordine alle previsioni racchiuse nel relativo articolo 28, alla luce dell’avvenuto consolidamento del provvedimento normativo, operato — senza modificazione alcuna — dalla menzionata legge di conversione.
Il citato articolo 28 introduce una rilevante innovazione in tema di porto d’armi senza licenza a favore degli agenti di pubblica sicurezza.
Ai sensi del comma 1 della disposizione in questione, infatti, gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza (R.D. n. 690 del 1907) sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall’articolo 42 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS, R.D. n. 773 del 1931), anche quando non sono in servizio.
Per maggiori informazioni si rimanda alla documentazione allegata.






