Applicazione art. 24, D.P.R. 31 luglio 1995, n.395. Ex atleti Fiamme Oro
L’art. 8 del D.P.R. 31 dicembre 2003, n. 393, disciplina la procedura di restituzione ai servizi ordinari degli atleti Fiamme Oro non più idonei all’attività sportiva ovvero che abbiano presentato domanda di trasferimento manifestando la volontà di non voler più praticare l’attività istituzionale propria dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato Fiamme Oro.
In tali casi, gli atleti Fiamme Oro vengono destinati “…ad altri compiti di istituto ed impiegati in una delle altre attività istituzionali previste per il loro di appartenenza….” (art.8)
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