Statuto UIL Polizia

Statuto approvato dal II Congresso

Roma, 28 giugno 2017

 

 

Parte prima

 

Articolo 1 – Costituzione e sede

  1. E’ costituita l’associazione sindacale del personale della Polizia di Stato denominata Uil Polizia, di qui in avanti definita anche semplicemente Sindacato.
  2. Il simbolo del Sindacato, il nome, la sigla Uil Polizia possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica.
  3. La Uil Polizia nazionale ha sede in Roma.

 

Articolo 2 – Principi ispiratori

  1. La Uil Polizia è libera, democratica, aconfessionale ed apartitica, senza fini di lucro e, basandosi sui principi democratici della Costituzione della Repubblica Italiana, si ispira ai valori di democrazia, pluralismo e giustizia sociale nonché alle politiche generali della confederazione UIL cui aderisce.
  2. Il Sindacato considera obiettivo strategico il superamento dei vincoli imposti dagli articoli 82 ed 83 della legge 121/1981.
  3. Gli organi dirigenti nazionali del Sindacato possono stipulare accordi di reciproca affiliazione ovvero federazione con altre organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, con particolare riferimento ad organizzazioni che siano ispirate o intendano ispirarsi ad analoghi valori e riferimenti, con l’obiettivo di realizzare in tale contesto le più ampie convergenze possibili.

 

Articolo 3 – Modifica e durata dello Statuto e rinvio a quello UIL

  1. Il presente statuto può essere modificato solo dal Congresso con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei delegati.
  2. La durata della Uil Polizia è illimitata.
  3. La Uil Polizia non può essere sciolta se non per espressa deliberazione del Congresso, adottata a maggioranza dei due terzi dei delegati.
  4. Per tutto quanto eventualmente non previsto dal presente Statuto si applica quello della confederazione UIL.

 

 

Articolo 4 – Attività, entrate e patrimonio

  1. La Uil Polizia non esercita attività commerciale.
  2. Le entrate del Sindacato sono costituite da:
  3. quote associative degli iscritti;
  4. contributi dei soci sostenitori di cui all’articolo 7, comma 5;
  5. contributi di enti pubblici e privati;
  6. donazioni e lasciti;
  7. proventi vari e diversi.
  8. Il patrimonio della Uil Polizia è costituito:
  9. dagli eventuali avanzi di gestione e dalle somme eventualmente ricevute che la Segreteria nazionale, previa approvazione del Consiglio generale, avrà destinato a patrimonio;
  10. da beni mobili ed immobili posseduti in seguito ad acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo;
  11. dalle disponibilità finanziarie nonché da azioni, obbligazioni e ogni altro bene mobile o strumento finanziario di proprietà della Uil Polizia.
  12. E’ vietata ed esclusa la distribuzione del patrimonio a favore degli iscritti, dei soci sostenitori e dei soci onorari, sotto qualsiasi forma, anche indiretta, nonché di qualsiasi fondo, riserva, diritto od attività dell’associazione.
  13. In caso di scioglimento della Uil Polizia è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del Sindacato stesso ad altra struttura sindacale con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

Articolo 5 – Finalità

  1. La Uil Polizia ha come proprio obiettivo la più ampia tutela -da attuarsi in ogni sede competente ed attraverso tutti gli strumenti consentiti dalla legge- degli interessi dei lavoratori appartenenti alla Polizia di Stato, mediante la tutela del ruolo sociale di cittadini della Repubblica titolari di tutti i diritti democratici in essa contemplati; professionisti della sicurezza dotati di specifica competenza, elevata professionalità ed esclusive responsabilità; lavoratori addetti a funzioni e mansioni particolarmente gravose ed usuranti.
  2. In tale ambito promuoverà ogni possibile intesa, collaborazione e sinergia con Istituzioni, enti ed associazioni, a partire dalle altre organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato nonché del Comparto sicurezza, oltre che con le rappresentanze militari, con l’obiettivo di raggiungere la maggiore unitarietà possibile e relazionandosi con l’intera società civile.

 

Articolo 6 – Democrazia interna ed unità sindacale

  1. Ad ogni iscritto Uil Polizia sono riconosciuti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, di concorrere alla formazione dei gruppi dirigenti venendo informati sulle attività del Sindacato, nonché pari dignità, senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche, ruolo e qualifica.
  2. Tutti gli iscritti, i soci sostenitori ed i soci onorari devono attenersi alle norme del presente Statuto, improntando i propri comportamenti a lealtà e rispetto dei principi ispiratori, delle finalità e delle deliberazioni degli organi statutari.
  3. L’indispensabile sintesi tra unità e democrazia nel Sindacato è ritenuta dalla Uil Polizia obiettivo strategico e determinante per garantire, nel rispetto dei principi ispiratori, il conseguimento delle finalità per cui, ferma restando la libertà del dissenso, questo va manifestato nell’ambito degli organismi statutari e delle forme di tutela previsti dal presente Statuto evitando in ogni caso di ledere l’immagine della Uil Polizia e dei suoi iscritti, quadri e dirigenti all’esterno dell’Organizzazione.

 

Articolo 7 – Adesioni

  1. Possono aderire alla Uil Polizia in qualità di iscritti tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato.
  2. L’adesione degli iscritti avviene mediante la sottoscrizione del modello di delega all’Amministrazione della pubblica sicurezza a trattenere la quota sindacale dello 0,50 per cento delle voci fisse e continuative della retribuzione globale netta.
  3. Gli iscritti godono dei diritti di elettorato attivo e passivo nell’ambito del Sindacato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
  4. L’iscrizione è personale e dà diritto alla tessera della Uil Polizia ed all’accesso a tutti i servizi garantiti dal Sindacato ed a fruire di tutte le convenzioni da esso stipulato a favore degli iscritti.
  5. Possono inoltre aderire alla Uil Polizia in qualità di soci sostenitori tutti gli appartenenti alla Polizia di stato collocati in quiescenza a qualsiasi titolo e gli appartenenti alle Forze di polizia in servizio o collocati in quiescenza a qualsiasi titolo.
  6. La Segreteria nazionale può altresì nominare soci onorari, previa accettazione della proposta di nomina da parte dei diretti interessati, personalità che abbiano svolto un ruolo meritorio per la tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, della tutela del lavoro e della giustizia sociale e dell’amministrazione della giustizia.
  7. In ossequio a principi ispiratori e finalità della Uil Polizia, nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia di sindacati della Polizia di Stato, sia i soci sostenitori che i soci onorari non sono titolari né dell’elettorato attivo né dell’elettorato passivo.
  8. L’adesione in qualità di iscritto o socio sostenitore comporta l’integrale accettazione del presente Statuto .
  9. Le qualifica di iscritto, socio sostenitore e socio onorario sono personali e non trasmissibili.
  10. Le qualifica di iscritto, socio sostenitore e socio onorario non attribuiscono diritti sul patrimonio del Sindacato, neppure in sede di liquidazione, valendo in tal caso le previsioni statutarie e di legge.

 

Articolo 8 – Ripartizione quote sindacali

  1. Gli introiti derivanti dalle quote sindacali versate dagli iscritti di cui al punto 1 dell’articolo precedente vengono ripartiti sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio generale su proposta del Segretario generale.

 

 

 

 

 

Parte seconda

 

Articolo 9 – Organi della Uil Polizia e durata in carica

  1. Gli organi del Sindacato a livello nazionale sono:
  2. Il Consiglio generale;
  3. Il Direttivo nazionale;
  4. La Segreteria nazionale;
  5. Il Collegio dei sindaci revisori dei conti;
  6. Il Collegio dei probi viri.
  7. Gli organi del Sindacato a livello territoriale sono:
  8. La Segreteria di base;
  9. Il Direttivo provinciale;
  10. La Segreteria provinciale;
  11. Il Collegio dei sindaci revisori dei conti;
  12. Il Collegio dei probi viri;
  13. Il direttivo regionale.
  14. Gli organi del Sindacato sono eletti dal Congresso e durano in carica quattro anni.
  15. In caso di mozione di sfiducia presentata da almeno due terzi dei componenti di ciascun organo si procede alla celebrazione straordinaria del Congresso relativo all’organo medesimo, ferma restando in ogni caso per tutti gli organi la celebrazione del Congresso ordinario alla scadenza quadriennale del mandato degli organismi nazionali.

 

 

 

Articolo 10 – Direttivo nazionale

  1. Il Direttivo nazionale è l’organo di direzione politica della Uil Polizia nell’ambito delle decisioni assunte dal Consiglio generale nazionale ed approva annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo (entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio).
  2. Lo stesso è convocato dalla Segreteria nazionale e ad esso compete assicurare la tempestiva verifica delle linee guida politico sindacali della Uil Polizia.

 

Articolo 11 – La Segreteria nazionale

  1. La Segreteria nazionale è composta dal Segretario generale e da due o più Segretari nazionali.
  2. I Segretari nazionali sono eletti dal Consiglio generale su proposta del Segretario generale.
  3. La Segreteria nazionale è l’organo di gestione ed amministrazione dell’Associazione al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, tra l’altro:

– provvede alla gestione ed amministrazione della Uil Polizia;

– esercita controlli amministrativi sulle strutture territoriali;

– promuove e sostiene iniziative di sviluppo organizzativo;

– decide costo e modalità del tesseramento per l’iscrizione individuale;

– dà attuazione alle partnership con altre realtà associative e istituzionali;

– decide ordinariamente la convocazione del Direttivo nazionale e del Consiglio generale, fissandone l’ordine del giorno;

– designa eventuali rappresentanze esterne;

  1. Per la validità delle riunioni della Segreteria nazionale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

 

Art. 12 – Il Segretario generale

  1. Il Segretario generale è il rappresentante legale del Uil Polizia nei confronti dei terzi ed in giudizio e può delegare a sostituirlo un Segretario nazionale in caso di sua temporanea assenza od impedimento; ove il Segretario generale non vi abbia provveduto, la sostituzione è deliberata dalla Segretaria nazionale.
  2. E’ eletto dal Consiglio generale e provvede a convocare tutti gli organismi nazionali del Sindacato.
  3. Convoca, altresì, gli organismi provinciali e regionali a fronte della mancata convocazione da parte dei Segretari provinciali a seguito di richieste formulate nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto.
  4. Convoca inoltre il Consiglio generale quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti o dalla Segreteria nazionale e ne presiede le riunioni;
  5. Può affidare ai Segretari nazionali la responsabilità di specifici settori di attività e di progetti; è comunque responsabile degli indirizzi e delle attività complessivi.
  6. E’ titolare dei poteri di firma nei rapporti bancari, che può delegare e provvede alla gestione della Uil Polizia, dando attuazione alle delibere della Segreteria nazionale, inclusa, d’intesa con il Segretario amministrativo, la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’esame del Direttivo nazionale per l’approvazione.

 

Art. 12 – Presidente

  1. La figura del presidente della Uil Polizia presiede il Congresso Nazionale e rappresenta simbolicamente l’unità dell’organizzazione. E’ eletto dal Consiglio Nazionale.

 

Art. 13 – Segretario Regionale

  1. Il direttivo regionale elegge al suo interno il Segretario Regionale che è competente per le relazioni sindacali di natura regionale o interprovinciale, svolge funzioni di raccordo politico tra la segreteria nazionale e le strutture territoriali, è competente per la formazione dei quadri sindacali all’interno della regio.

 

Art. 14 – Articolazione territoriale

  1. Il Uil Polizia si articola a livello territoriale in strutture territoriali di livello provinciale; nelle regioni in cui il numero degli iscritti superi le cinquecento unità la Segreteria nazionale può deliberare l’attivazione di strutture di livello regionale.
  2. Della struttura territoriale fanno parte la Segreteria; il Direttivo; il Collegio dei sindaci revisori dei conti; il Collegio dei probi viri e, per le sole strutture provinciali, le Sezioni sindacali di base.
  3. La Segreteria; il Direttivo; il Collegio dei sindaci revisori dei conti e il Collegio dei probi viri vengono formati e svolgono i propri compiti nell’ambito territoriale di competenza in analogia a quanto avviene per gli omonimi organismi centrali in ambito nazionale.
  4. 4. In particolare la Segreteria provinciale provvede alla gestione ed amministrazione della Uil Polizia nell’ambito della provincia; attua la contrattazione decentrata nell’ambito delle direttive generali del Sindacato e cura la propaganda e il proselitismo.

Le strutture territoriali approvano i bilanci preventivi e consuntivi entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per trasmetterli alla Segreteria nazionale, che provvede ad effettuare le opportune verifiche e li conserva per i cinque anni successivi.

  1. Le Segreterie territoriali sono soggetti autonomi sia dal punto di vista patrimoniale che finanziario, acquisiscono un proprio codice fiscale e sono responsabili per tutte le obbligazioni da esse assunte.

 

Art. 15 – Bilanci

  1. Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno;
  2. Al termine di ogni esercizio deve essere redatto, sia a livello nazionale che dalle strutture territoriali, il bilancio dell’esercizio (stato patrimoniale, conto economico, unitamente alla nota integrativa o ad una relazione sulla gestione, secondo lo schema civilistico) da approvarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.

 

Art. 16 –  Responsabilità ed applicazione della normativa

  1. Il Uil Polizia nazionale risponde di fronte a terzi e all’autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario generale.
  2. Le Segreterie territoriali sono le uniche responsabili, di fronte a terzi e all’autorità giudiziaria, delle obbligazioni assunte tramite i rispettivi Segretari e non potranno per qualsiasi titolo o causa chiedere di essere sollevati dalla Segreteria nazionale od invocare una sua responsabilità di alcun genere.
  3. Nella gestione della Uil Polizia si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e, in particolare, fanno parte del presente statuto le seguenti previsioni e divieti, ancorché già espressi negli articoli precedenti ovvero non espressi:
  4. a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  5. b) obbligo di redigere ed approvare annualmente il bilancio;
  6. c) intrasmissibilità della quota o contributo e non rivalutabilità della stessa.

 

 

Art. 17 –  Collegio dei sindaci revisori dei conti

  1. Le articolazioni cui competono gestioni finanziarie devono eleggere nel proprio Congresso un Collegio dei Sindaci Revisori nel numero di tre effettivi, di cui un presidente con il compito di:

– controllare l’amministrazione nonché verificare le entrate, la regolarità delle spese effettuate e la consistenza e la destinazione delle eccedenze;

– verificare, inoltre, i bilanci preventivi e consuntivi da presentare per approvazione ai rispettivi Direttivi, corredati da una loro relazione contabile;

– controllare gli inventari dei beni mobili ed immobili;

  1. Le strutture devono tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei sindaci revisori della struttura interessata e della Segreteria nazionale.
  2. I membri del Collegio dei sindaci revisori, non possono rivestire cariche direttive o esecutive a livello della struttura di cui sono sindaci revisori e partecipano alle riunioni dei rispettivi organismi deliberanti senza diritto di voto ed unicamente quando è in discussione il bilancio.

 

  1. Le Segreterie presentano annualmente il bilancio consuntivo e preventivo al rispettivo Collegio dei sindaci revisori, il quale riferisce, con relazione scritta, agli organi statutari.

 

 

Art. 18 – Collegio dei probi viri

  1. Il Collegio dei probi viri, eletto nel Congresso di competenza, in numero di tre membri effettivi, di cui uno presidente, ha il compito di provvedere all’istruttoria di ogni provvedimento disciplinare nonché decidere, sulla base delle risultanze dell’istruttoria stessa, l’adozione di provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto.
  2. Il Collegio dei probi viri nazionale decide, in seconda istanza, sui ricorsi presentati dagli iscritti contro i provvedimenti disciplinari adottati nel collegio di prima istanza nonché esprime pareri, su richiesta degli organismi statutari, su interpretazioni statutarie;

 

Art. 19 – Incompatibilità e decadenze. Cumulo di cariche.

  1. Le cariche esecutive, direttive, organizzative, di garanzia statutaria e di controllo patrimoniale ad ogni livello sono incompatibili con gli incarichi di Questore o Vice Questore vicario.
  2. Chiunque si trovi nella condizione appena evidenziate dovrà optare per una sola carica con dichiarazione scritta, a pena di decadenza della carica sindacale, entro giorni 20 (venti).

 

  1. Non sono cumulabile tra di loro le seguenti cariche:

– Segretario generale o membro della Segreteria nazionale con Segretario generale e membro di Segreteria provinciale o regionale;

– Segretario generale regionale con Segretario generale provinciale;

– componente dei Collegi dei probi viri dei vari livelli;

– componente del Collegio dei sindaci revisori dei vari livelli.

  1. Chiunque si trovi nella condizione appena evidenziate dovrà optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro giorni 20 (venti). Trascorso tale termine si intenderà decaduto dalla carica assunta successivamente.

 

  1. La perdita della qualità di iscritto è causa di decadenza da cariche di qualunque specie eventualmente assunte nell’ambito dell’organizzazione.

 

 

Art. 20 – Sanzioni disciplinari

  1. L’iscritto alla Uil Polizia il cui comportamento risulti essere contrario ai principi democratici che regolano l’attività sindacale, o lesivi dei diritti di altri iscritti oppure lesivo per l’organizzazione sindacale di appartenenza od, ancora, configuri violazioni di principi e norme dello Statuto o di regolamenti, potrà essere passibile delle sotto riportate sanzioni disciplinari.
  2. Queste ultime, elencate in ordine di gravità, potranno essere irrogate, anche, per i casi di condanna definitiva per delitti dolosi, esclusi quelli c.d. “di opinione”:

– biasimo scritto;

– sospensione da 1 a 5 mesi dall’esercizio della facoltà di iscritto e conseguente destituzione dalla carica sindacale eventualmente ricoperta;

– l’espulsione dall’organizzazione.

 

Art. 21 – Procedimento disciplinare. Ricorso di seconda istanza

  1. L’attivazione della procedura avviene sulla base di una segnalazione scritta e motivata di un qualsiasi organismo dirigente e deve essere rivolta al Collegio dei Probiviri competente, il cui presidente designa, tra i componenti, colui che conduce l’istruttoria.
  2. L’attività istruttoria, su ogni segnalazione di illeciti disciplinari, deve concludersi non oltre novanta giorni dal ricevimento della segnalazione e la decisione del Collegio essere adottata entro e non oltre trenta giorni che decorrono dalla trasmissione al Collegio delle risultanze istruttorie.
  3. I sopra citati termini possono essere prolungati, una sola volta, con delibera assunta dal Collegio da comunicare agli interessati, entro la prima scadenza dei termini.
  4. L’iscritto sottoposto ad addebito disciplinare deve, a cura del Collegio, essere immediatamente messo a conoscenza sia dei fatti che gli vengono addebitati sia degli elementi su cui si fondano.
  5. L’iscritto colpito da provvedimento disciplinare può ricorrere, entro i successivi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, al Collegio dei probi viri nazionale.
  6. Il ricorso sospende provvisoriamente l’esecutività della sanzione inflitta.

 

Art. 22 – Sospensione cautelare

  1. In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione, e comunque nei casi di procedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria può sospendere, cautelativamente, l’iscritto dalla carica ricoperta o dall’esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all’inchiesta e alla decisione di prima istanza e all’esame dell’eventuale ricorso.

 

Art. 23 – Gestione straordinaria

  1. Nel caso di grave violazione dello Statuto, di mancato rispetto delle decisioni di organi statutari del Sindacato su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme di ripartizione dei contributi da parte delle strutture territoriali e di disdette, al 31 ottobre di ciascun anno, in numero superiore alla metà degli iscritti rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente, il Direttivo nazionale, con una maggioranza dei due terzi dei presenti, può, con provvedimento motivato, deliberare lo scioglimento di qualsiasi organo e la nomina di un commissario.
  2. Tale potere, nei casi di urgenza, può essere esercitato dal Segretario generale, fatta salva la successiva ratifica da parte del Direttivo nazionale, alla prima convocazione utile.

 

Art. 24 – Commissario straordinario. Commissario ad acta

  1. Il Commissario deve provvedere all’ordinaria gestione e a promuovere i provvedimenti per la ricostruzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Direttivo nazionale.
  2. Quando non siano venute meno le cause o non sia possibile provvedere alla ricostituzione, il Commissario può chiedere una proroga del mandato che non potrà comunque portarsi oltre i tre mesi.
  3. Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all’art. 23 può essere nominato un commissario “ad acta” per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

 

Art. 25 – Norma finale

  1. Lo Statuto è da considerarsi vincolante dalla data della sua approvazione.

 

Lo statuto: statuto uil polizia

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