Statuto
Approvato dal 3° Congresso Nazionale
Napoli, 3 – 4 aprile 2025
Parte prima
Articolo 1 – Costituzione e sede
- E’ costituita l’associazione sindacale del personale della Polizia di Stato denominata UIL Polizia, di qui in avanti definita anche semplicemente Sindacato.
- Il simbolo del Sindacato, il nome, la sigla UIL Polizia possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica.
- La Uil Polizia nazionale ha sede in Roma.
Articolo 2 – Principi ispiratori
- La UIL Polizia è libera, democratica, aconfessionale ed apartitica, senza fini di lucro e, basandosi sui principi democratici della Costituzione della Repubblica Italiana, si ispira ai valori di democrazia, pluralismo e giustizia sociale nonché alle politiche generali della Confederazione UIL cui aderisce.
- Il Sindacato considera obiettivo strategico il superamento dei vincoli imposti dagli articoli 82 ed 83 della legge 121/1981.
- Gli organi dirigenti nazionali del Sindacato possono stipulare accordi di reciproca affiliazione ovvero federazione con altre organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, con particolare riferimento ad organizzazioni che siano ispirate o intendano ispirarsi ad analoghi valori e riferimenti, con l’obiettivo di realizzare in tale contesto le più ampie convergenze possibili.
Articolo 3 – Modifica e durata dello Statuto e rinvio a quello UIL
- Il presente statuto può essere modificato solo dal Congresso con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei delegati.
- La durata della UIL Polizia è illimitata.
- La UIL Polizia non può essere sciolta se non per espressa deliberazione del Congresso, adottata a maggioranza dei due terzi dei delegati.
- Per tutto quanto eventualmente non previsto dal presente Statuto si applica quello della Confederazione UIL.
Articolo 4 – Attività, entrate e patrimonio
- La UIL Polizia non esercita attività commerciale.
- Le entrate del Sindacato sono costituite da:
- a) quote associative degli iscritti;
- b) contributi di enti pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti;
- d) proventi vari e diversi.
- Il patrimonio della UIL Polizia è costituito:
- a) dagli eventuali avanzi di gestione e dalle somme eventualmente ricevute che la Segreteria Nazionale, previa approvazione del Consiglio Generale, avrà destinato a patrimonio;
- b) da beni mobili ed immobili posseduti in seguito ad acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo;
- c) dalle disponibilità finanziarie nonché da azioni, obbligazioni e ogni altro bene mobile o strumento finanziario di proprietà della UIL Polizia.
- E’ vietata ed esclusa la distribuzione del patrimonio a favore degli iscritti, dei soci sostenitori e dei soci onorari, sotto qualsiasi forma, anche indiretta, nonché di qualsiasi fondo, riserva, diritto od attività dell’associazione.
- In caso di scioglimento della UIL Polizia è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del Sindacato stesso ad altra struttura sindacale con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 5 – Finalità
- La UIL Polizia ha come proprio obiettivo la più ampia tutela – da attuarsi in ogni sede competente ed attraverso tutti gli strumenti consentiti dalla legge – degli interessi dei lavoratori appartenenti alla Polizia di Stato, mediante la tutela del ruolo sociale di cittadini della Repubblica titolari di tutti i diritti democratici in essa contemplati; professionisti della sicurezza dotati di specifica competenza, elevata professionalità ed esclusive responsabilità; lavoratori addetti a funzioni e mansioni particolarmente gravose ed usuranti.
- In tale ambito promuoverà ogni possibile intesa, collaborazione e sinergia con Istituzioni, enti ed associazioni, a partire dalle altre organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato nonché del Comparto sicurezza, oltre che con le rappresentanze militari, con l’obiettivo di raggiungere la maggiore unitarietà possibile e relazionandosi con l’intera società civile.
Articolo 6 – Democrazia interna ed unità sindacale
- Ad ogni iscritto UIL Polizia sono riconosciuti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, di concorrere alla formazione dei gruppi dirigenti venendo informati sulle attività del Sindacato, nonché pari dignità, senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche, ruolo e qualifica.
- Tutti gli iscritti devono attenersi alle norme del presente Statuto, improntando i propri comportamenti a lealtà e rispetto dei principi ispiratori, delle finalità e delle deliberazioni degli organi statutari.
- L’indispensabile sintesi tra unità e democrazia nel Sindacato è ritenuta dalla UIL Polizia obiettivo strategico e determinante per garantire, nel rispetto dei principi ispiratori, il conseguimento delle finalità per cui, ferma restando la libertà del dissenso, questo va manifestato nell’ambito degli organismi statutari e delle forme di tutela previsti dal presente Statuto evitando in ogni caso di ledere l’immagine della UIL Polizia e dei suoi iscritti, quadri e dirigenti all’esterno dell’Organizzazione.
Articolo 7 – Adesioni
- Possono aderire alla UIL Polizia in qualità di iscritti tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato.
- L’adesione degli iscritti avviene mediante la sottoscrizione del modello di delega all’Amministrazione della pubblica sicurezza a trattenere la quota sindacale dello 0,50 per cento delle voci fisse e continuative della retribuzione globale netta.
- Godono dei diritti di elettorato attivo e passivo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:
– gli iscritti alla UIL Polizia, in regola con il pagamento delle quote;
– il personale in quiescenza iscritto alla Confederazione UIL, secondo le modalità di partecipazione previste dal successivo art. 7 bis.
- L’iscrizione è personale e dà diritto alla tessera della UIL Polizia ed all’accesso a tutti i servizi garantiti dal Sindacato ed a fruire di tutte le convenzioni da esso stipulato a favore degli iscritti.
- L’adesione in qualità di iscritto comporta l’integrale accettazione del presente Statuto.
- la qualifica di iscritto, personale e non trasmissibile, non attribuisce alcun diritto sul patrimonio del Sindacato, neppure in sede di liquidazione, valendo in tal caso le previsioni statutarie e di legge.
Art. 7 bis – Ruolo dei pensionati
- Recependo le modifiche apportate all’art. 83 della Legge 121/1981, ed al fine di dare attuazione ai suoi contenuti, UIL Polizia valorizza il ruolo attivo nell’attività sindacale degli operatori della Polizia di Stato in quiescenza.
- Atteso che il pensionato acquisisce pieno diritto alla fruizione delle libertà sindacali, UIL Polizia si impegna a favorire l’inserimento del maggiore numero possibile di poliziotti in quiescenza all’interno della Confederazione UIL, promuovendo la stipula di accordi e protocolli mirati alla reciproca collaborazione.
- Al fine di favorire il processo di integrazione fra i pensionati UIL Polizia ed il mondo Confederale, viene formalmente costituito il Coordinamento Nazionale della UIL Polizia pensionati, con l’individuazione di un responsabile denominato Coordinatore Nazionale, che avrà il compito precipuo di porre in essere l’attività di proselitismo fra i pensionati e di fungere da raccordo e punto di riferimento fra il mondo dei pensionati della UIL Polizia ed i pensionati della Confederazione UIL. Il Coordinamento Nazionale potrà organizzarsi con una propria struttura territoriale nei tempi e nei modi che riterrà opportuno.
- Nella fase transitoria, i colleghi in quiescenza in regola con l’iscrizione alla UIL Confederale possono rivestire incarichi nella UIL Polizia nel limite massimo del 20% dell’organismo di appartenenza. In deroga ai limiti di età ordinariamente previsti, essi possono ricoprire l’incarico di Segretario Generale o componente di Segreteria Nazionale ovvero di Segretario Generale Provinciale fino all’età di 65 anni. Gli incarichi nella UIL Polizia possono essere assunti solo da coloro che risultano regolarmente iscritti alla Confederazione UIL ed in regola con il versamento delle quote.
Articolo 8 – Ripartizione quote sindacali
- Gli introiti derivanti dalle quote sindacali versate dagli iscritti di cui al punto 1 dell’articolo precedente vengono ripartiti sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio Generale su proposta del Segretario Generale.
Parte seconda
Articolo 9 – Organi della UIL Polizia e durata in carica
- Gli organi del Sindacato a livello nazionale sono:
- a) Il Consiglio Generale;
- b) L’Esecutivo Nazionale;
- c) La Segreteria Nazionale;
- d) Il Collegio dei sindaci revisori dei conti;
- e) Il Collegio dei probiviri.
- Gli organi del Sindacato a livello territoriale sono:
- a) La Segreteria Provinciale di base;
- b) L’Esecutivo Provinciale;
- c) La Segreteria Provinciale;
- e) Il Collegio dei sindaci revisori dei conti;
- f) Il Collegio dei probiviri.
- Gli organismi del Sindacato sono eletti dal Congresso, durano in carica quattro anni e ne fanno parte:
– il personale della Polizia di Stato in servizio;
– il personale della Polizia di Stato in quiescenza, nella misura massima del 20% dell’organismo di riferimento.
- In caso di mozione di sfiducia presentata da almeno due terzi dei componenti di ciascun organo si procede alla celebrazione straordinaria del Congresso relativo all’organo medesimo, ferma restando in ogni caso per tutti gli organi la celebrazione del Congresso ordinario alla scadenza quadriennale del mandato degli organismi nazionali.
Articolo 9 bis – Consiglio Generale
- Il Consiglio Generale è il massimo organo di deliberazione del Sindacato fra un Congresso e l’altro. Viene convocato almeno una volta all’anno dal Segretario Generale Nazionale, sentita la Segreteria Nazionale.
- Il Consiglio Generale stabilisce la linea politica-sindacale a livello nazionale ed a livello locale. Provvede inoltre ad eleggere:
– il Segretario Generale Nazionale;
– su proposta di quest’ultimo, la Segreteria Nazionale;
– il Presidente Nazionale.
- Su proposta del Segretario Nazionale, stabilisce la percentuale di ripartizione delle quote sindacali.
Articolo 10 – Esecutivo Nazionale
- L’esecutivo Nazionale è l’organo di direzione politica della UIL Polizia nell’ambito delle decisioni assunte dal Consiglio Generale Nazionale ed approva annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo (entro il 30 aprile di ogni anno).
- Lo stesso è convocato dalla Segreteria Nazionale almeno una volta ogni tre mesi e ad esso compete assicurare la tempestiva verifica delle linee guida politico sindacali della UIL Polizia.
Articolo 11 – La Segreteria Nazionale
- La Segreteria Nazionale è composta da un numero massimo di sette componenti, compreso il Segretario Generale ed il Tesoriere Nazionale.
- I Segretari Nazionali sono eletti dal Consiglio Generale su proposta del Segretario Generale.
- La Segreteria Nazionale è l’organo di gestione ed amministrazione dell’Associazione, al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, tra l’altro:
– provvede alla gestione ed amministrazione della UIL Polizia;
– esercita controlli amministrativi sulle strutture territoriali;
– promuove e sostiene iniziative di sviluppo organizzativo;
– dà attuazione alle partnership con altre realtà associative e istituzionali;
– decide ordinariamente la convocazione dell’Esecutivo Nazionale e del Consiglio Generale, fissandone l’ordine del giorno;
- Per la validità delle riunioni della Segreteria Nazionale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Art. 12 – Il Segretario Generale
- Il Segretario Generale è il rappresentante legale della UIL Polizia nei confronti dei terzi ed in giudizio e può delegare a sostituirlo il Presidente o uno dei Segretari Nazionali.
- E’ eletto dal Consiglio Generale e provvede a convocare tutti gli organismi nazionali del Sindacato.
- Convoca, altresì, gli organismi provinciali a fronte della mancata convocazione da parte dei Segretari Provinciali a seguito di richieste formulate nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto.
- Convoca inoltre il Consiglio Generale quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti o dalla Segreteria Nazionale e ne presiede le riunioni;
- Può affidare al Presidente o ai Segretari Nazionali la responsabilità di specifici settori di attività e di progetti; è comunque responsabile degli indirizzi e delle attività complessivi.
- Ferma restando la responsabilità legale ed il potere di vigilanza sulla corretta gestione amministrativa del Sindacato in capo al Segretario Generale Nazionale, i poteri di firma nei rapporti bancari sono attribuiti allo stesso e al Tesoriere Nazionale UIL Polizia, in maniera congiunta e/o disgiunta. Il Segretario Generale, unitamente alla Segreteria Nazionale, fornisce le linee di indirizzo rispetto alla gestione amministrativa dell’organizzazione sindacale ed all’attività del Tesoriere Nazionale in ordine alla predisposizione delle rendicontazioni preventive e consuntive, da sottoporre all’approvazione dell’Esecutivo Nazionale entro 180 gg. dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 12 bis – Il Presidente
- Il Presidente Nazionale UIL Polizia è eletto dal Consiglio Generale. E’ una figura di garanzia politico-sindacale e supporta l’attività del Segretario Generale mirata al consolidamento politico dell’Associazione, sia nei rapporti esterni che nei rapporti con il mondo confederale.
- A lui possono essere affidati, su delega del Segretario Generale, attività di rappresentanza dell’organizzazione nonché specifiche deleghe di competenza della Segreteria Nazionale.
Art. 13 – Il Segretario Regionale
- Nella struttura provinciale della città capoluogo di Regione, ovvero nella struttura provinciale con il maggior numero di iscritti su base regionale, può essere istituito il Segretario Regionale con funzioni di Coordinatore. Esso viene nominato dalla Segreteria Nazionale, è incardinato nella Segreteria Provinciale di appartenenza e non gode di autonomia amministrativa.
- Al Segretario Regionale possono essere affidati specifici incarichi dalla Segreteria Nazionale, fungendo da raccordo politico diretto fra quest’ultima ed il territorio regionale di riferimento.
- A favore delle strutture provinciali dove sono presenti i Segretari Regionali verrà deliberata una maggiorazione della ordinaria ripartizione dei contribuiti.
Art. 14 – Articolazione territoriale
- Fermo restando il disposto di cui all’art. 13, la UIL Polizia si articola in strutture territoriali di livello provinciale.
- Della struttura territoriale fanno parte la Segreteria; l’Esecutivo; il Collegio dei Sindaci revisori dei conti; il Collegio dei Probiviri e, per le sole strutture provinciali, la Segreteria Provinciale di base.
- La Segreteria, l’Esecutivo, il Collegio dei sindaci revisori dei conti e il Collegio dei probiviri vengono formati e svolgono i propri compiti nell’ambito territoriale di competenza in analogia a quanto avviene per gli omonimi organismi centrali in ambito nazionale.
- In particolare la Segreteria Provinciale provvede alla gestione ed amministrazione della UIL Polizia nell’ambito della provincia; attua la contrattazione decentrata nell’ambito delle direttive generali del Sindacato e cura la propaganda e il proselitismo. Le strutture territoriali approvano le rendicontazioni preventive e consuntive entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio per trasmetterli, entro i successivi 30 giorni, alla Segreteria Nazionale, che provvede ad effettuare le opportune verifiche e li conserva per i cinque anni successivi. Alle strutture territoriali inadempienti a tali termini saranno sospesi i contributi fino alla regolarizzazione delle proprie posizioni amministrative.
- Le Segreterie territoriali sono soggetti autonomi sia dal punto di vista patrimoniale che finanziario, acquisiscono un proprio codice fiscale, sono responsabili per tutte le obbligazioni da esse assunte ed hanno l’obbligo di gestire i contribuiti sindacali attraverso uno strumento bancario intestato alla Segreteria Provinciale di propria competenza.
Art. 15 – Bilanci
- Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- Al termine di ogni esercizio deve essere redatto, sia a livello nazionale che dalle strutture territoriali, il bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione redatta dal Collegio dei Sindaci revisori, da approvarsi entro 90 e 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio rispettivamente per le strutture provinciali e per la struttura nazionale.
Art. 16 – Responsabilità ed applicazione della normativa
- La UIL Polizia nazionale risponde di fronte a terzi e all’autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale.
- I Segretari Generali Provinciali sono i legali rappresentati responsabili, di fronte a terzi e all’autorità giudiziaria, delle obbligazioni assunte e non potranno per qualsiasi titolo o causa chiedere di essere sollevati dalla Segreteria Nazionale od invocare una sua responsabilità di alcun genere.
- Nella gestione della UIL Polizia si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e, in particolare, fanno parte del presente statuto le seguenti previsioni e divieti, ancorché già espressi negli articoli precedenti ovvero non espressi:
- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di redigere ed approvare annualmente il bilancio;
- c) intrasmissibilità della quota o contributo e non rivalutabilità della stessa.
Art. 17 – Collegio dei Sindaci revisori dei conti
- Le articolazioni cui competono gestioni finanziarie devono eleggere nel proprio Congresso un Collegio dei Sindaci Revisori nel numero di tre effettivi, di cui un presidente con il compito di:
– controllare l’amministrazione nonché verificare le entrate, la regolarità delle spese effettuate e la consistenza e la destinazione delle eccedenze;
– verificare, inoltre, le rendicontazioni preventive e consuntive da presentare per l’approvazione ai rispettivi Esecutivi, corredati da una loro relazione contabile;
– controllare gli inventari dei beni mobili ed immobili;
- Le strutture devono tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci revisori della struttura interessata e della Segreteria Nazionale.
- I membri del Collegio dei Sindaci revisori, non possono rivestire cariche direttive o esecutive a livello della struttura di cui sono sindaci revisori e partecipano alle riunioni dei rispettivi organismi deliberanti senza diritto di voto ed unicamente quando è in discussione il bilancio.
- Le Segreterie presentano annualmente le rendicontazioni al rispettivo Collegio dei Sindaci revisori, il quale riferisce, con relazione scritta, agli organi statutari.
Art. 18 – Collegio dei probiviri
- Il Collegio dei probiviri, eletto nel Congresso di competenza, in numero di tre membri effettivi, di cui uno Presidente, ha il compito di provvedere all’istruttoria di ogni provvedimento disciplinare nonché decidere, sulla base delle risultanze dell’istruttoria stessa, l’adozione di provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto.
- Il Collegio dei probiviri nazionale decide, in seconda istanza, sui ricorsi presentati dagli iscritti contro i provvedimenti disciplinari adottati nel collegio di prima istanza nonché esprime pareri, su richiesta degli organismi statutari, su interpretazioni statutarie.
Art. 18 bis – Coordinamento Area Dirigenti
- Al fine di dare concreta attuazione alla cd. Area negoziale dei Dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, di cui all’art. 46 D.Lgs. 95/2017, viene istituito il Coordinamento dell’Area Dirigenti, con l’individuazione di un responsabile del settore denominato “Coordinatore Area Dirigenti”, nominato dal Consiglio Generale su proposta del Segretario Generale Nazionale.
- Il Coordinatore Area Dirigenti, sotto le specifiche direttive del Segretario Generale Nazionale ed in stretto raccordo con quest’ultimo, oltre a fungere da punto di riferimento per il settore, ha lo specifico compito di individuare tutte le misure ritenute utili per valorizzare la categoria, anche al fine di rendere più efficace l’azione sindacale nella fase negoziale del rinnovo contrattuale.
Art. 18 ter – Coordinamento Area Tecnici
Al fine di valorizzare le prerogative e la tutela delle specifiche professionalità del settore, viene istituito il Coordinamento dell’Area Tecnici, con l’individuazione di un responsabile del settore denominato “Coordinatore Area Tecnici”, nominato dal Consiglio Generale su proposta del Segretario Generale Nazionale.
- Il Coordinatore Area Tecnici, sotto le specifiche direttive del Segretario Generale Nazionale ed in stretto raccordo con quest’ultimo, oltre a fungere da punto di riferimento per l’intero settore, ha lo specifico compito di individuare e proporre tutte le misure ritenute utili tanto per valorizzarne le specifiche funzioni professionali che per incidere nella fase negoziale del rinnovo contrattuale.
Art. 19 – Incompatibilità e decadenze. Cumulo di cariche
- Le cariche esecutive, direttive, organizzative, di garanzia statutaria e di controllo patrimoniale ad ogni livello sono incompatibili con gli incarichi di Questore o Vice Questore vicario.
- Chiunque si trovi nella condizione appena evidenziate dovrà optare per una sola carica con dichiarazione scritta, a pena di decadenza della carica sindacale, entro giorni 20 (venti).
- Non sono cumulabile tra di loro le seguenti cariche:
- a) Segretario Generale o membro della Segreteria Nazionale con Segretario Generale e membro di Segreteria Provinciale o Regionale;
- b) Segretario Regionale con Segretario Generale Provinciale;
- c) componente dei Collegi dei probiviri dei vari livelli;
- d) componente del Collegio dei sindaci revisori dei vari livelli.
- Chiunque si trovi nella condizione appena evidenziate dovrà optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro giorni 20 (venti). Trascorso tale termine si intenderà decaduto dalla carica assunta successivamente.
4 bis – i commi 3 (lettere a e b) e 4 del presente articolo sono derogati fino alla celebrazione del prossimo Congresso Nazionale.
- La perdita della qualità di iscritto è causa di decadenza da cariche di qualunque specie eventualmente assunte nell’ambito dell’organizzazione.
Art. 20 – Sanzioni disciplinari
- L’iscritto alla UIL Polizia il cui comportamento risulti essere contrario ai principi democratici che regolano l’attività sindacale, o lesivi dei diritti di altri iscritti oppure lesivo per l’organizzazione sindacale di appartenenza o, ancora, configuri violazioni di principi e norme dello Statuto o di regolamenti, potrà essere passibile delle sotto riportate sanzioni disciplinari.
- Queste ultime, elencate in ordine di gravità, potranno essere irrogate, anche, per i casi di condanna definitiva per delitti dolosi, esclusi quelli c.d. “di opinione”:
– biasimo scritto;
– sospensione da 1 a 5 mesi dall’esercizio della facoltà di iscritto e conseguente destituzione dalla carica sindacale eventualmente ricoperta;
– l’espulsione dall’organizzazione.
Art. 21 – Procedimento disciplinare. Ricorso di seconda istanza
- L’attivazione della procedura avviene sulla base di una segnalazione scritta e motivata di un qualsiasi organismo dirigente e deve essere rivolta al Collegio dei Probiviri competente, il cui presidente designa, tra i componenti, colui che conduce l’istruttoria.
- L’attività istruttoria, su ogni segnalazione di illeciti disciplinari, deve concludersi non oltre novanta giorni dal ricevimento della segnalazione e la decisione del Collegio essere adottata entro e non oltre trenta giorni che decorrono dalla trasmissione al Collegio delle risultanze istruttorie.
- I sopra citati termini possono essere prolungati, una sola volta, con delibera assunta dal Collegio da comunicare agli interessati, entro la prima scadenza dei termini.
- L’iscritto sottoposto ad addebito disciplinare deve, a cura del Collegio, essere immediatamente messo a conoscenza sia dei fatti che gli vengono addebitati sia degli elementi su cui si fondano.
- L’iscritto colpito da provvedimento disciplinare può ricorrere, entro i successivi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, al Collegio dei probiviri nazionale.
- Il ricorso sospende provvisoriamente l’esecutività della sanzione inflitta.
Art. 22 – Sospensione cautelare
- In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione, e comunque nei casi di procedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria può sospendere, cautelativamente, l’iscritto dalla carica ricoperta o dall’esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all’inchiesta e alla decisione di prima istanza e all’esame dell’eventuale ricorso.
Art. 23 – Gestione straordinaria
- Nel caso di grave violazione dello Statuto, di mancato rispetto delle decisioni di organi statutari del Sindacato su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme di ripartizione dei contributi da parte delle strutture territoriali e di disdette, al 31 ottobre di ciascun anno, in numero superiore alla metà degli iscritti rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente, l’Esecutivo Nazionale, con una maggioranza dei due terzi dei presenti, può, con provvedimento motivato, deliberare lo scioglimento di qualsiasi organo e la nomina di un commissario.
- Tale potere, nei casi di urgenza, può essere esercitato dal Segretario Generale, fatta salva la successiva ratifica da parte dell’Esecutivo Nazionale, alla prima convocazione utile.
Art. 24 – Commissario straordinario. Commissario ad acta
- Il Commissario deve provvedere all’ordinaria gestione e a promuovere i provvedimenti per la ricostruzione degli organi democratici entro il termine fissato dall’Esecutivo Nazionale.
- Quando non siano venute meno le cause o non sia possibile provvedere alla ricostituzione, il Commissario può chiedere una proroga del mandato che non potrà comunque portarsi oltre i tre mesi.
- Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all’art. 23 può essere nominato un commissario “ad acta” per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.
Art. 25 – Norma finale
- Lo Statuto è da considerarsi vincolante dalla data della sua approvazione.





