Amministrazione

Equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, di aggiornamento professionale, di perfezionamento e specialistici

Equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, di aggiornamento professionale, di perfezionamento e specialistici, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato

Dalla GAZZETTA UFFICIALE

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza», ed in particolare l’art. 60 -bis , il quale prevede che “Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, di quelli di aggiornamento professionale e di quelli di perfezionamento e specialistici, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell’ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli»;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante «Norme sul reclutamento, gli organici e l’avanzamento degli
ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza», ed in particolare l’art. 52 che prevede che: «Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con i Ministri della difesa, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali in applicazione della presente legge, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell’ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», il quale, agli articoli 191 e 195,
recepiva il previgente ordinamento degli istituti professionali, basati su percorsi triennali con esame finale per il conseguimento del diploma di qualifica, al conseguimento del quale era prevista la possibilità di accesso a corsi integrativi atti a consentire una formazione corrispondente a quella degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, a conclusione dei quali si conseguiva il diploma di maturità professionale con possibilità di accesso a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n, 131,
recante: «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il
Servizio civile», ed in particolare l’art. 2 -quinquies , il quale ha aggiunto l’art. 60 -bis nella legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita», ed in particolare l’art. 4, comma 58, lettera a) , la quale, nell’ambito della definizione delle
norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non
formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui ai commi da 64 a
68 del medesimo articolo, prevede come principi e criteri direttivi la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale delle persone e la consistenza e correlabilità dello stesso in relazione alle competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante
«Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 «Regolamento recante norme concernenti il
riordino degli istituti professionali ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», ed in particolare l’art. 2, comma 2 e l’art. 8, comma 1 e comma 5;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 aprile 1997, n. 250, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –
Serie generale – n. 117 del 22 maggio 1997, disciplinante i diplomi di qualifica dei corsi dell’istruzione professionale,
a seguito della definizione dei programmi e degli orari d’insegnamento dei corsi di qualifica triennali degli istituti
professionali di Stato;

Visto il decreto interministeriale 16 aprile 2009, con il quale è stata data attuazione al richiamato art. 52 della
legge 10 maggio 1983, n. 212, recante «Riconoscimento dell’equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di
formazione generale professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottoufficiali e quelli rilasciati dagli Istituti professionali, anche ai fini dell’ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
21 maggio 1992, n. 117, supplemento ordinario n. 77, disciplinante l’ordinamento dei corsi di qualifica triennale degli
Istituti professionali vigente fino all’anno scolastico 2012/2013, che prevedeva un’area di insegnamenti comuni a tutti i corsi, improntata a una formazione culturale generale, coerente con le materie d’indirizzo, un’area di insegnamenti di indirizzo professionale e un’area di approfondimento;

Rilevato che, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, il previgente ordinamento degli istituti professionali, di cui ai articoli 191 e 195 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è venuto a
cessare al termine dell’anno scolastico 2012-2013;

Rilevato altresì, che i percorsi triennali finalizzati al rilascio di attestati di qualifica professionale sono confluiti
nel sistema dell’istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni, ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e che tale sistema è stato avviato a regime dall’anno scolastico 2010/2011, sulla base dell’accordo sottoscritto in Conferenza Stato regioni e province autonome nella seduta del 29 aprile 2010, repertorio atti n. 36/CSR, recepito con decreto interministeriale 15 giugno 2010, in seguito integrato sia dall’accordo in Conferenza Stato regioni del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR, recepito con decreto interministeriale 11 novembre 2011 e sia dal successivo accordo in Conferenza Stato regioni del 19 gennaio 2012, repertorio atti n. 21/CSR, recepito con decreto interministeriale 23 aprile 2012, n. 7232, con i quali sono state individuate ventidue figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale;

Vista la documentazione del Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, relativa ai programmi
e alla strutturazione dei corsi di formazione generale, di aggiornamento professionale, di perfezionamento e specialistici, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato;

Considerato che il personale della Polizia di Stato, dopo il superamento del concorso pubblico, frequenta necessariamente un corso di formazione di base a valenza culturale generale, il cui superamento, con esame finale, dà l’accesso ai ruoli secondo i profili di appartenenza, è tenuto a partecipare a cicli di aggiornamento professionale in servizio, a cadenza annuale, basati su esercitazioni pratiche e lezioni teoriche, in base a quanto previsto dall’art. 20 dell’Accordo nazionale quadro del 31 luglio 2009, stipulato ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2002, n. 164, può frequentare corsi specialistici professionalizzanti, appropriati, per contenuti e durata, alle esigenze di servizio rispetto ai compiti affidati, che si concludono con un esame finale e il rilascio agli interessati, in caso di esito positivo, di uno specifico titolo;

Considerato che tale sequenza formativa può considerarsi affine all’organizzazione dei corsi di qualifica degli
istituti professionali come sopra indicata;

Rilevato che l’equipollenza con i titoli rilasciati dagli istituti professionali, prevista dalla legge 1° aprile 1981,
n. 121, può essere stabilita per la tipologia dei corsi che rilasciano specifici titoli professionali;

Considerato inoltre, che i corsi in questione sono stati frequentati da soggetti che hanno avuto accesso alla Polizia
di Stato con il superamento di un concorso pubblico caratterizzato da prove di cultura generale, al quale si accede con il possesso minimo del diploma di licenza d’istruzione secondaria di I grado;

Rilevato che gli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato esercitano, nella quotidiana attività di servizio, le competenze legate al loro profilo professionale e che tali elementi concorrono a integrare e arricchire il patrimonio culturale e professionale degli interessati e la consistenza dello stesso in
relazione alle competenze acquisite nella loro storia personale e professionale, secondo i principi richiamati dall’art. 4, comma 58, della legge n. 92/2012, permettendo il consolidamento della sequenza formativa dei suddetti lavoratori;

Considerato che le conoscenze e competenze culturali e professionali acquisite attraverso la sequenza formativa
costituita dalla frequenza del corso di formazione generale, dei corsi di aggiornamento professionale e dei corsi di
perfezionamento e specialistici, sono da ritenere, pur nella diversità nominale degli insegnamenti, equivalenti a quelle del previgente ordinamento dei corsi triennali di qualifica dell’istruzione professionale;

Considerato che nel previgente ordinamento, in esito ai suddetti corsi triennali di qualifica dell’istruzione professionale, era possibile acquisire il diploma di qualifica professionale;
Rilevato altresì, che i corsi che rilasciano specifici titoli professionali, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non
dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato, sono in parte identici, per contenuti di programma, durata e soggetti formatori, e in parte assimilabili ai corsi già riconosciuti equipollenti con il decreto del Ministero della pubblica istruzione 16 aprile 2009, in applicazione della legge 10 maggio 1983, n. 212 sopra citata per i sottufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di finanza;

Considerato che i corsi che rilasciano specifici titoli professionali, frequentati dal personale della Polizia di Stato,
al fine della equipollenza con i diplomi di qualifica devono essere stati svolti nel periodo compreso tra il 1° aprile
1981, data di emanazione della legge 1° aprile 1981, n. 121, e il 31 agosto 2013, termine conclusivo dell’anno scolastico 2012-2013 in cui è venuto a cessare il precedente ordinamento dell’istruzione professionale;

Visti gli atti istruttori relativi all’esame dei titoli conseguiti da appartenenti a ruoli non dirigenziali e non direttivi
del personale della Polizia di Stato nei corsi di cui all’art. 60 -bis della legge 1° aprile 1981, n. 121, in base ai quali sono stati individuati i titoli oggetto di possibile equipollenza con i diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali;

Vista la nota prot. n. 11800 del 22 luglio 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze con la quale si comunica il nulla osta all’ulteriore corso del presente provvedimento;
Vista la nota prot. n. 65957 del 27 ottobre 2020 del Ministero dell’interno, con la quale si comunica che nulla osta
all’ulteriore corso del provvedimento;

Vista la nota prot. n. 20988 del 27 novembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale
si comunica il concerto in ordine allo schema del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.
Oggetto

Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell’art. 60 -bis della legge 1° aprile 1981, n. 121, sulla base degli insegnamenti impartiti, l’equipollenza dei titoli conseguiti dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato in esito ai corsi di formazione generale, di quelli di aggiornamento professionale e di quelli di perfezionamento e specialistici, svolti tra il 1° aprile 1981 e il 31 agosto 2013 presso scuole e centri di specializzazione professionale anche non della Polizia di Stato, ai titoli rilasciati in esito ai corsi triennali di qualifica dell’istruzione professionale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 aprile 1997, n. 250, vigenti fino all’anno scolastico 2012-2013, secondo l’allegata tabella di corrispondenza allegato «A», la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.
Domanda di equipollenza

Ai fini del riconoscimento dell’equipollenza di cui all’art. 1, l’interessato presenta domanda, secondo lo schema di modello di cui all’allegato «B» al presente decreto, all’ufficio scolastico regionale territorialmente competente
in base alla propria residenza o, se diversa, alla propria sede di servizio.

Nella domanda di cui al comma 1, l’interessato indica il titolo di qualifica dell’istruzione professionale, di cui
al decreto del Ministero della pubblica istruzione 14 aprile 1997, n. 250, a cui richiede l’equipollenza, tra quelli indicati nella tabella di corrispondenza allegato «A», allegando a corredo la certificazione, rilasciata dall’amministrazione
di appartenenza, indicante il corrispondente titolo conseguito al termine del corso di perfezionamento e specialistico,
secondo quanto indicato nella medesima tabella allegato «A».

Art. 3.
Dichiarazione di equipollenza

In esito all’istruttoria condotta sulla domanda di cui all’art. 2 e sulla certificazione allegata presentate dall’interessato, l’ufficio scolastico regionale, in presenza dei presupposti, rilascia la Dichiarazione di equipollenza del titolo
posseduto dall’interessato, ad uno dei titoli di qualifica dell’istruzione professionale, di cui al decreto del Ministro
della pubblica istruzione 14 aprile 1997, n. 250, tra quelli indicati nella tabella «A», secondo lo schema di modello di
cui all’allegato «C» al presente decreto.

Eventuali istanze presentate dal personale della Polizia di Stato, appartenente alle categorie indicate nell’art. 60 –
bis della legge 1° aprile 1981, n. 121, in possesso di titoli non compresi nella tabella «A» allegata al presente decreto, sono esaminate dal Ministero dell’interno e trasmesse per la definitiva valutazione ai fini dell’equipollenza al Ministero dell’istruzione.

L’equipollenza del titolo posseduto dall’interessato ad uno dei titoli di qualifica dell’istruzione professionale di
cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 aprile 1997, n. 250, produce la sua efficacia a partire dalla data di rilascio della dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 e, comunque, da data non anteriore a quella dell’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.
Clausole di invarianza finanziaria

Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all’espletamento dei compiti a esse attribuiti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio di controllo di regolarità contabile ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2021

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