IX Corso Vice Ispettori – mancata corresponsione indennità di trasferimento ex L. 86/2001 –  richiesta di intervento urgente autotutela decisoria

IX° corso per Vice Ispettori della Polizia di Stato – Perplessità sulla legittima applicazione degli istituti normativi che contraddistinguono l’iter successivo alla pubblicazione ed approvazione della graduatoria.
Richiesta d’intervento in autotutela decisoria.

 

La scrivente segreteria nazionale, preso atto del contenuto degli atti con i quali l’Amministrazione determinava nella programmazione dell’iter di avvio del IX° Corso per Vice Ispettori della Polizia di Stato, nonché della successiva comunicazione alle OO.SS. intervenute N° 557/RS/555/RS/01/67/2 Prot. 003432/2017 del 28 luglio 2017,

PREMESSO CHE

Il concorso interno per 1.400 posti da Vice Ispettore della Polizia di Stato in argomento è stato indetto con bando datato 24 settembre 2013 in ottemperanza a quanto previsto dell’art. 13, commi 1 e 2 del D. Lgsl. 28 febbraio 2001, N°. 53, il quale disponeva che “Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, le aliquote e modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sono determinate, in deroga a quanto previsto dall’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e alla riserva del sesto dei posti ivi indicata, come modificato dall’articolo 3, comma 1, del presente decreto, come segue:
a) nel limite del trentacinque per cento dei posti disponibili mediante pubblico concorso, secondo le modalità stabilite dagli articoli 27, comma 1, lettera a), 27 bis e 27 ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto;
b) nel limite del sessantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta e di un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che nell’ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a “buono”, sulla base delle seguenti aliquote:
1) trentacinque per cento riservato al personale vincitore dei concorsi per l’accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
2) quindici per cento riservato agli altri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio;
3) quindici per cento riservato al personale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un’anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio prescritto.
Per quanto non previsto dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 27 bis, 27 ter e 27 quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall’articolo 3, comma 1, del presente decreto”. Inoltre, tra i riferimenti indicati in epigrafe del bando stesso è presente anche il D.M. 28 aprile 2005, N° 129 che rappresenta il provvedimento attuativo emanato dal Ministero dell’Interno, per la propria parte di competenza, del D. Lgsl. 28 febbraio 2001, N°. 53 e che, nell’art. 34 e segg. stabilisce specificamente gli adempimenti da porre in essere in merito ai concorsi interni per l’accesso alla qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato.

La nuova formulazione dell’art. 27 del D.P.R. 24 aprile 1982, N° 335, così come ultimamente modificato dal Decreto Lgsl 29 maggio 2017, N° 95, a cui fanno riferimento il bando di concorso e l’art. 13, commi 1 e 2 del D. Lgsl. 28 febbraio 2001, N°. 53, stabilisce che “La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dagli articoli 27-bis e 27-ter, e con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell’art. 5 del decreto legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un’anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, del titolo di studio di cui all’articolo27-bis, comma 1, lettera d) e che, nell’ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a “buono”.
I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento a quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b).
I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi.
Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Conseguono l’idoneità per la nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d’istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i 60 giorni di assenza.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 24-quinquies.
Il personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all’atto dell’ammissione.
Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell’esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento dei relativi corsi di formazione.”

Alla luce delle prefate accezioni contenute nella nuova formulazione dell’art. 27 del D.P.R. 24 aprile 1982, N° 335, che fanno menzione ad un corso di durata non inferiore a 6 mesi durante il quale l’allievo già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato conserva le qualifiche possedute in precedenza, nonché del fatto che nel bando stesso del concorso interno per 1.400 Vice Ispettori bandito nell’anno 2013 sia contenuta la specifica previsione di un corso della durata di mesi 6, si può affermare con evidente riscontro logico deduttivo che la previsione normativa dell’art. 28 della Legge 10 ottobre 1986, N° 668, nel prevedere che l’applicazione dell’aspettativa possa riguardare soltanto la frequenza del corso della durata di 18 mesi – che, si ricorda, è previsto per le nuove immissioni in ruolo effettuate per il tramite di concorso pubblico esterno – non possa analogamente essere addotta per il caso di specie, consistendo, tra l’altro, l’eventuale applicazione di tale istituto, in un grave pregiudizio economico per il personale coinvolto.

Appare inoltre inevitabile riscontrare che, il 9° corso di formazione per Vice Ispettori della Polizia di Stato che si svolgerà, a decorrere dal prossimo 12 settembre, presso vari istituti d’istruzione presenti sul territorio nazionale, non può non godere dei benefici previsti da una normativa entrata in vigore in tempi antecedenti al suo avvio – Decreto Lgsl. 29 maggio 2017, N° 95 – che, escludendo, di fatto, dalle previsioni dell’art. 28 della Legge 10 ottobre 1986, N° 668 il caso di specie, poiché non più inquadrabile nell’egida dei corsi previsti dall’art. 53 della legge 1° aprile 1981, N° 121, ha espressamente sancito l’illegittimità del collocamento in aspettativa dei partecipanti al 9° corso per Vice Ispettori e il diritto di questi ultimi a fruire di tutte le indennità relative al servizio fuori sede che andranno ad affrontare c/o i vari istituti d’istruzione.

La giurisprudenza consolidata, consistente in un forte orientamento vincolante espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione Civile, oltre a stabilire la competenza della giurisdizione ordinaria in luogo di quella amministrativa per quanto concerne gli adempimenti successivi alla pubblicazione della graduatoria dei concorsi, sancisce l’obbligo da parte della P.A. di agire secondo la normativa specifica vigente e dei contratti di categoria, nonché di ottemperare strettamente alle indicazioni del bando, consistendo quest’ultimo in un vero e proprio contratto, le cui condizioni sono accettate dal candidato all’atto della presentazione della domanda di partecipazione (Cassazione Civile – Sezioni Unite – sentenza N° 23327 del 04/11/2009). A tal proposito, afferma la Suprema Corte, ribadendo precedenti esplicaizoni della medesima riunita a Sezioni Unite (Cassazione Civile – Sezioni Unite – sentenza N° 20126 del 2005) che “la procedura concorsuale, infatti, termina con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione, spettando allora alla giurisdizione ordinaria il sindacato, da esplicare con la gamma dei poteri cognitori del giudice civile, sui comportamenti successivi, riconducibili alla fase di esecuzione, in senso lato, dell’atto amministrativo presupposto”.

 

NOVAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La novazione contrattuale, di fatto applicabile anche ai contratti consistenti in rapporti di lavoro dipendente, è l’istituto generale previsto dall’art. 1230 del codice civile che recita testualmente: “La obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco”. A tal proposito il Dipartimento della P.S., comunicava l’intenzione di avviare al corso i 1.874 candidati idonei al concorso per 1.400 Vice Ispettori, decretandoli vincitori della procedura concorsuale e stabilendo, unilateralmente che, a seguito della frequentazione del prefato periodo di formazione, agli stessi sarà applicata la novazione del rapporto di lavoro.

Stanti le espressioni delle competenti Sezioni Unite della S.C. di Cassazione, la P.A. non può, nella maniera più assoluta, provvedere all’esecuzione degli atti successivi alla pubblicazione della graduatoria del concorso, che di fatto fa nascere il diritto soggettivo del candidato al rispetto dei parametri contrattuali previsti dal bando, in maniera non strettamente conformata alla norma specifica, agli istituti del contratto di lavoro collettivo ed alle eventuali deroghe a questi ultimi contenute nel bando stesso del concorso in argomento, consistendo, esso, in un vero e proprio contratto per accettazione (Cass. Civ. – Sezioni Unite – sentenza N° 20126 del 2005 e Cass. Civ. – Sezioni Unite – sentenza N° 23327 del 2009).

Appare non secondario sottolineare come, lo stesso enunciato dell’art. 1230 c.c., al comma 2, palesi l’assoluta esigenza che, nel caso della novazione di un rapporto contrattuale di qualsiasi natura, “la volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco”, evidenziando, di fatto, come, nel caso di specie, il candidato al concorso interno per 1.400 Vice Ispettori della Polizia di Stato, non abbia avuto alcuna informazione né abbia compiuto alcun atto non equivoco di accettazione, della volontà dell’Amministrazione di provvedere alla novazione del rapporto di lavoro, non essendo quest’ultima, né prevista dalla normativa specifica e dai contratti di lavoro collettivo, né dal regolamento di servizio, né menzionata all’interno del relativo bando di concorso. Il candidato è stato informato, senza particolari formalità peraltro, di tale intenzione dell’Amministrazione, soltanto a posteriori della pubblicazione della graduatoria, ovvero in un tempo in cui il diritto soggettivo del vincitore del concorso abbia prevaricato ogni facoltà del datore di lavoro di agire con atti unilaterali, imperativi e/o perentori (Cass. Civ. – Sezioni Unite – sentenza N° 20126 del 2005 e Cass. Civ. – Sezioni Unite – sentenza N° 23327 del 2009).

Val la pena sottolineare come, nel caso di specie, riguardando un contratto di lavoro composto da molteplici istituti di carattere economico, un’eventuale novazione potrebbe comportare un notevole ed ingiusto danno a carico dei vincitori del concorso, in quanto la sussistenza del diritto a fruire dei benefici maturati nel corso del pregresso periodo di obbligazione, potrebbe essere messa illegittimamente in dubbio, e con essi, tutto ciò che riguarda le ripercussioni pensionistiche e di anzianità, giacché, come già evidenziato, il comma 1 dell’art. 1230 c.c., è chiaro nell’affermare che “La obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso”.

La novazione oggettiva di cui all’art. 1230 c.c. è un contratto con il quale la parti di un rapporto obbligatorio estinguono l’obbligazione originaria, sostituendola con una nuova obbligazione, diversa per oggetto o per titolo. Requisiti essenziali della novazione, ai sensi dell’art. 1230, comma 1, cod. civ., sono la novità dell’obbligazione (aliquid novi), che deve riguardare un elemento principale del rapporto obbligatorio ricollegato a un interesse comune delle parti all’effetto novativo, e la volontà delle parti (animus novandi), intesa come manifestazione certa e inequivoca – anche se non necessariamente espressa – dell’intento novativo e della volontà di estinzione dell’obbligazione preesistente. La novazione, al contrario, secondo la lettura maggiormente accreditata, non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie. Anche nell’ambito di un rapporto di lavoro, la novazione può sostanziarsi in una convenzione con la quale le parti firmatarie del contratto sanciscono la comune e inequivoca intenzione di operare l’estinzione di un rapporto costitutivo di obbligazioni per costituirne uno nuovo diretto a far sorgere, in sostituzione di quelle precedenti, nuove ed autonome situazioni giuridiche (Cit. interpretazione dottrinale C.S.M.B. – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia). Pare evidente come, nel caso di un avanzamento di qualifica a mezzo concorso interno, laddove già sussista un rapporto di lavoro di tipo analogo, previsto da un medesimo contratto di lavoro collettivo e dai medesimi istituti contrattuali, e nel quale non sia mai stata concretata l’accettazione del candidato della cessazione del rapporto di lavoro già esistente, non esista nessuno dei citati presupposti per l’applicazione della novazione giuridica (aliquid novi ed animus novandi), in quanto, da un lato, non varia l’oggetto dell’obbligazione già esistente, e dall’altro non vi è la non equivoca ma indispensabile volontà di entrambe le parti di procedere in tal senso.

Come previsto dal predetto art. 1230 c.c., l’istituto della novazione prevede l’estinzione del contratto in essere all’atto della stipulazione del nuovo contratto sostitutivo con la cessazione di ogni obbligazione ad essa attinente. Pertanto, appare chiaro che, nel caso di specie, i fondi accumulati in conto T.F.R., dovrebbero essere, a richiesta, erogati agli aventi diritto immediatamente dopo la stipula della nuova obbligazione.

In consolidata giurisprudenza costituita essenzialmente dal parere della Seconda Sezione del Consiglio di Stato N° 03979/2011 del 14 novembre 2012, relativamente ad una casistica concernente il Corpo Forestale dello Stato, avente la stessa tipologia contrattuale di comparto, la massima giurisdizione amministrativa ha affermato l’impossibilità della novazione ritenendo non attinente al requisito essenziale enunciato dal comma 1 dell’art. 1230 c.c. (diversità dell’oggetto della nuova obbligazione rispetto alla precedente) motivando la propria espressione di parere, tra l’altro, con tali testuali parole: “… non costituendo carattere novativo del rapporto il passaggio ad altro ruolo dello stesso Corpo Forestale dello Stato, come conferma anche l’art. 21 del D. Lgs. 155/2001, nel determinare l’ordine gerarchico per gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo Forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia”.

 

RETRODATAZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DELLA DECORRENZA

Il concorso interno per 1.400 posti da Vice Ispettore della Polizia di Stato in argomento è stato, come già affermato, inequivocabilmente indetto, con bando datato 24 settembre 2013, in ottemperanza a quanto previsto dell’art. 13, commi 1 e 2 del D. Lgsl. 28 febbraio 2001, N°. 53, il quale disponeva che “Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, le aliquote e modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sono determinate, in deroga a quanto previsto dall’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e alla riserva del sesto dei posti ivi indicata, come modificato dall’articolo 3, comma 1, del presente decreto, come segue:
a) nel limite del trentacinque per cento dei posti disponibili mediante pubblico concorso, secondo le modalità stabilite dagli articoli 27, comma 1, lettera a), 27 bis e 27 ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto;
b) nel limite del sessantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta e di un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che nell’ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a “buono”, sulla base delle seguenti aliquote:
1) trentacinque per cento riservato al personale vincitore dei concorsi per l’accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
2) quindici per cento riservato agli altri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio;
3) quindici per cento riservato al personale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un’anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio prescritto.
Per quanto non previsto dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 27 bis, 27 ter e 27 quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall’articolo 3, comma 1, del presente decreto”. Inoltre, tra i riferimenti indicati in epigrafe del bando stesso è presente anche il D.M. 28 aprile 2005, N° 129 che rappresenta il provvedimento attuativo emanato dal Ministero dell’Interno, per la propria parte di competenza, del D. Lgsl. 28 febbraio 2001, N°. 53 e che, nell’art. 34 e segg. stabilisce specificamente gli adempimenti da porre in essere in merito ai concorsi interni per l’accesso alla qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato. La palese indicazione in epigrafe al bando stesso, nonché la stretta osservanza delle modalità dell’iter concorsuale, non lasciano dubbi circa la stretta applicazione delle disposizioni contenute nel predetto art. 13, commi 1 e 2 del D. Lgsl. 28 febbraio 2001, N°. 53 e, pertanto, appare chiaro che lo stesso si riferisca alla copertura delle vacanze presenti in organico relativamente al periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2001 e il 31 dicembre 2004, attesa anche la pregressa inottemperanza alle disposizioni normative ed il forte ritardo accumulato dall’Amministrazione della P.S. nell’indizione dei concorsi per Vice Ispettore, con conseguente produzione di una notevole carenza di personale nel ruolo ed una forte sperequazione rispetto al personale delle altre FF.PP., le quali hanno regolarmente bandito i concorsi interni con la cadenza prevista dalle rispettive normative di riferimento.

Tra i riferimenti indicati in epigrafe del bando stesso è presente anche il D.M. 28 aprile 2005, N° 129 che rappresenta il provvedimento attuativo emanato dal Ministero dell’Interno, per la propria parte di competenza, del D. Lgsl. 28 febbraio 2001, N°. 53 e che, nell’art. 34 e segg. stabilisce specificamente gli adempimenti da porre in essere in merito ai concorsi interni per l’accesso alla qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato; adempimenti che corrispondono perfettamente con quelli posti in essere durante l’iter concorsuale in argomento, e che, peraltro, erano già a monte, specificamente ben definiti nel testo del bando.

La giurisprudenza consolidata tende ad affermare, in tema di P.A., che, qualora il datore di lavoro – in tal caso l’Amministrazione della P.S. – manifesti l’intenzione di coprire i posti vacanti di una qualifica superiore, mediante l’indizione del concorso interno, consistendo il bando in un vero impegno di assunzione attestante la relativa esigenza di personale in mansioni superiori, la data di decorrenza della qualifica deve essere quella in cui è sorta l’esigenza (anno di riferimento della vacanza organica) o in cui vi è stata la manifestazione di volontà (pubblicazione del bando) (Cassazione Civile – Sezione L – N° 14397/2015).

Sia l’Amministrazione della P.S. che la giurisdizione amministrativa, chiamata ad esprimersi più volte in argomento, hanno sancito sempre, la sostanziale equiparazione del ruolo dei Periti Tecnici della Polizia di Stato con quello operativo degli Ispettori. Tale principio non può non riflettersi in senso inverso, allorquando l’Amministrazione stessa abbia ammesso la sostanziale equiparazione dei ruoli, nell’ambito degli istituti contrattuali di riferimento, in ultimo, con la nota 557/RS/555/RS/01/67/2 Prot. 003432/2017 del 28 luglio 2017, nella quale l’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S esprimeva tali testuali parole: “Tale orientamento, sostenuto costantemente da questo Dipartimento ed avallato dalla giurisprudenza amministrativa, è stato già oggetto di puntuale comunicazione alle OO.SS. … ed è stato seguito non solo per i concorsi esterni ma anche per quello interno per vice periti tecnici, posizione identica a quella dei vice ispettori”. Ed a tal proposito, per analogia rispetto a quanto applicabile ed applicato per una posizione definita identica, pare quanto mai opportuno applicare le previsioni dell’art. 25 del D.P.R. N° 337 del 24 aprile 1982 concernenti il principio di annualità dell’accesso al ruolo per concorso interno; principio peraltro già applicato in precedenti casistiche mediante retrodatazione della decorrenza giuridica ed economica della qualifica conseguita.

In riferimento alle predette osservazioni va sottolineato il fatto che, le modificazioni intervenute ex lege rispetto alle varie normative regolamentari di riferimento, hanno teso, nel tempo, a sancire il principio dell’annualità per l’accesso a tutti i ruoli della Polizia di Stato, escludendo, di fatto, soltanto quello degli Ispettori, probabilmente soltanto perché non era mai stato indetto, per estrema morosità dell’Amministrazione, alcun concorso interno per tale posizione. La difformità è stata però sanata con le modificazioni intervenute sulla base dell’ultimo riordino delle carriere, approvato col Decreto Lgsl. 29 maggio 2017, N° 95, grazie al quale l’art. 27 del D.P.R. 24 aprile 1982, N° 335, è stato così modificato ed integrato “La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dagli articoli 27-bis e 27-ter, e con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell’art. 5 del decreto legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un’anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, del titolo di studio di cui all’articolo27-bis, comma 1, lettera d) e che, nell’ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a “buono”.
I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento a quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b).
I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi.
Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Conseguono l’idoneità per la nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d’istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i 60 giorni di assenza.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 24-quinquies.
Il personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all’atto dell’ammissione.
Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell’esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento dei relativi corsi di formazione.” Appare evidente come, la nuova formulazione dell’articolo in argomento evidenzia con palmare inequivocità l’idea del legislatore di sancire il principio dell’annualità, già proposto in fase transitoria dal D. Lgsl. 28 febbraio 2001, N°. 53, anche per il ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, rimuovendo una grave disparità di trattamento contenuta nella precedente formulazione dell’ordinamento.

INDENNITA’ DI TRASFERIMENTO EX ART. 1 LEGGE 86/2001 PER IL PERSONALE PERDENTE SEDE

L’art. 1 della legge 29 marzo 2001, N° 86 (ex legge 10 marzo 1987, N° 100), statuisce che “al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”.

A tal proposito, val la pena riportare integralmente, l’inequivoco testo del parere della Seconda Sezione del Consiglio di Stato N° 03979/2011 del 14 novembre 2012, relativo all’accoglimento del ricorso avverso il diniego di concessione dell’indennità di cui all’art. 1 della legge 29 marzo 2001, N° 86 presentato da un dipendente del Corpo Forestale dello Stato (avente la stessa tipologia contrattuale di comparto) per il riconoscimento del beneficio de quo:
“Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di precisare – proprio a seguito di ricorso giurisdizionale proposto dal personale del Corpo Forestale dello Stato avverso provvedimenti dell’Ispettorato Generale del Corpo con cui era stato opposto il diniego alla richiesta di corresponsione dell’indennità di trasferimento – che la corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 1 della L. n. 86/2001 va esclusa solo nelle ipotesi di non riconducibilità dei trasferimenti nell’ambito di quelli d’autorità (T.A.R. Lazio – Sezione I, 13/11/2008 N° 10109), e che si è in presenza di un trasferimento d’ufficio ogniqualvolta il trasferimento ad una diversa sede di servizio sia teso prioritariamente a soddisfare l’interesse dell’Amministrazione di appartenenza, non assumendo rilievo a tal fine la presenza di dichiarazioni di assenso o di disponibilità al trasferimento di sede o l’indicazione di preferenze di sede da parte del personale interessato (T.A.R. Lazio – Sezione II ter – 26/10/2009 N° 3267/2010).
Nel caso concreto non può negarsi che l’assegnazione dei dipendenti risultati vincitori del concorso interno di cui si è detto, al termine del previsto corso formativo biennale, ad una sede diversa da quella di originario servizio, sia connotata dalla prevalenza dell’interesse pubblico su quello del dipendente, anche quando quest’ultimo l’abbia indicata come sede di preferenza o di gradimento – ma pur sempre nell’ambito delle sedi indicate dall’amministrazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 4, c. 5, del D. Lgsl. n. 155/2001 –, apparendo siffatta assegnazione finalizzata in via prioritaria alla soddisfazione dell’interesse della pubblica amministrazione alla provvista di funzionari del Corpo Forestale dello Stato dotati di specifiche professionalità.
Né è possibile ravvisare una soluzione di continuità tra il precedente ed il nuovo servizio, non costituendo carattere novativo del rapporto il passaggio ad altro ruolo dello stesso Corpo Forestale dello Stato, come conferma anche l’art. 21 del D. Lgls. 155/2001, nel determinare l’ordine gerarchico per gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo Forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia.
Alla stregua delle considerazioni che precedono risulta, dunque, fondato il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 29 marzo 2001 N° 86, il che comporta l’accoglimento del ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure non espressamente esaminate e con il conseguente annullamento della nota di diniego impugnata.
P.Q.M.
Esprime il parere che il parere debba essere accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato diniego di pagamento dell’indennità di trasferimento ex art. 1, L. 86/2001”.

In risposta ai quesiti posti dalle OO.SS. di categoria, con nota 557/RS/555/RS/01/67/2 Prot. 003432/2017 del 28 luglio 2017, l’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S., menzionava la Sentenza del T.A.R. Campania N° 02905 del 05/06/2013, profferente che gli appartenenti “ammessi a frequentare il corso per l’accesso al ruolo dei commissari non hanno diritto alla liquidazione dell’indennità di missione di cui all’art. 1 della legge N° 100 del 1987, perché la partecipazione al corso di formazione non può equipararsi ad un trasferimento di sede per lo svolgimento dell’attività di istituto e ciò in quanto tale partecipazione avviene su base volontaria e, in ogni caso, non correlabile a esigenze specifiche dell’attività di servizio, che resta sospesa durante l’espletamento del corso”. Sebbene, si ricorda, le espressioni delle articolazioni territoriali della giurisdizione amministrativa (Tribunali Amministrativi Regionali), non sono accomunabili con le sentenze ed i pareri del Consiglio di Stato, né con le espressioni delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, che costituiscono giurisprudenza consolidata avente valore di orientamento interpretativo, appare palese che le espressioni del T.A.R. Campania facciano riferimento al solo periodo di svolgimento del corso di formazione e non alla nuova assegnazione successivamente al periodo formativo, che era il vero oggetto delle istanze formulate dai sindacati, relative ai dipendenti che perderanno la sede al momento della nomina a Vice Ispettore per assenza di posti disponibili nelle sedi di provenienza.

EVIDENZIATO QUINDI CHE

numerose sono le istanze d’intervento dei colleghi pervenute a questa segreteria nazionale affinché venissero riconosciuti i loro diritti.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

dal quale appare inconfutabile la mancata corrispondenza della legittimità degli istituti post–pubblicazione ed approvazione della graduatoria, per i vincitori del concorso interno per 1.400 Vice Ispettori della Polizia di Stato che parteciperanno al IX° Corso che si svolgerà presso vari Istituti d’Istruzione della Polizia di Stato dislocati su tutto il territorio nazionale, rispetto a quanto previsto dalla norma generale, dalle normative specifiche, dai contratti di categoria e dalla giurisprudenza consolidata in materia, costituendo, tale difformità un grave pregiudizio per i diritti dei predetti colleghi dipendenti,

CHIEDE

di procedere, in autotutela decisoria, auspicando che l’Amministrazione si conformi alle norme di settore e contrattuali, in narrativa richiamate.
A tal proposito si ribadisce che, le disposizioni contenute nell’ultima formulazione della L. 241/1990, hanno sancito, in maniera inequivocabile, la responsabilità contabile del pubblico amministratore e/o del responsabile del procedimento amministrativo, nel caso in cui esso venga informato dell’errore e non ottemperi a sanare l’atto affetto da un vizio di legittimità di cui sia venuto a conoscenza.

 

Napoli, 30 agosto 2017

 

 

Il comunicato: IX corso ispettori UIL – SDP

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