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Legittima Difesa – Stato di Diritto e apparato della sicurezza efficiente uniche vere garanzie dei cittadini – Dichiarazioni di Oronzo Cosi

LEGITTIMA DIFESA

Stato di Diritto e apparato della sicurezza moderno  ed efficiente uniche vere garanzie dei cittadini

Dichiarazione del Segretario Generale Oronzo Cosi del 16 Agosto 2018

 

A proposito della riforma dell’art. 52 del C.P.  la cui proposta è stata di recente avanzata dall’attuale maggioranza di governo (proposta di legge 274),  è una iniziativa che ci suscita più di qualche perplessità.  I proponenti sostengono  che l’attuale formulazione della norma sulla legittima difesa recherebbe incertezze sulla definizione di quali siano le condizioni che rendono legittima una reazione della vittima di una rapina o di un furto nella propria abitazione. Quando la vittima si difende uccidendo o ferendo l’aggressore, secondo i promotori,  si troverebbe ad essere indagata di omicidio o di lesioni al fine di verificare se egli abbia agito nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, subendo così un ingiustificato e penalizzante procedimento penale.

Che il Giudice compia valutazioni sulla proporzionalità tra la condotta offensiva e quella difensiva è considerata nella relazione introduttiva alla proposta di legge,  una  ingiusta umiliazione verso chi ha già patito un grave reato.

Su tale aspetto con la proposta di riforma della legittima difesa si intende intervenire sulla norma esistente,  assecondando la “pancia” di  una opinione pubblica ampiamente sollecitata in questo senso con continui messaggi di allarme per la sicurezza del Paese di una parte politica,  nonostante  dati pubblicati dal Ministero dell’Interno attestino una costante diminuzione dei reati anche e soprattutto grazie all’impegno ed alla professionalità delle donne e degli uomini delle Forze di Polizia.

Ma al di la di queste valutazioni, ciò che ci domandiamo è se il nuovo testo sia  idoneo a raggiungere gli obbiettivi politici, pur demagogici,  che i proponenti si prefiggono? La nostra sensazione è che non lo siano ma anzi la nuova formulazione tenda a creare ulteriore confusione normativa senza neppure raggiungere lo scopo.

La proposta non prevede alcuna modifica della norma vigente. Viene introdotto invece, aggiunto all’impianto esistente,   un nuovo comma secondo il quale “si considera che abbia agito per difesa legittima chi agisca per respingere l’ingresso o l’intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario  o con violenza o minaccia di uso di armi”. Non cambia quindi la previsione normativa  della proporzionalità della reazione ma si aggiunge ad essa una formulazione che tecnicamente possiamo definire una presunzione.

Per i non addetti ai lavori, ciò significa che  se i fatti si sono svolti secondo la previsione di questa norma si presume che si sia agito per legittima difesa.

Ma tale presunzione sarebbe comunque una presunzione cosiddetta  “iuris tantum” cioè di una presunzione che per sua natura ammette la prova contraria.

E’ infatti contrario ai principi generali del nostro ordinamento  che una omicidio o un atto di lesioni personali possa essere giustificato normativamente senza che l’Autorità Giudiziaria possa poter compiere valutazioni sulle circostanze e sulla condotta dell’autore.

In sostanza ove fosse introdotta questa norma l’Autorità Giudiziaria potrebbe o meglio sarebbe obbligata , a verificare se le condizioni previste dalla stessa norma per determinare la legittimità della reazioni siano sussistenti ovvero:  se il malvivente sia entrato forzando la porta,  contro la volontà del proprietario,  se abbia usato o minacciato violenza o se era in possesso di armi.

Ma vi è di più: restando vigente la prima parte dell’art. 52 C.P., l’Autorità Giudiziaria potrebbe o meglio sarebbe comunque obbligata a valutare anche i profili di proporzionalità della reazioni rispetto alla condotta offensiva.  E come potrebbe compiere queste valutazione l’Autorità Giudiziaria, ed in primis il Pubblico Ministero,  se non iscrivendo l’autore della reazione nel Registro degli Indagati?

Questo proposta a parte  l’effetto annuncio  non può che determinare confusione ed avere un impatto negativo sul sistema dei principi generali dell’ordinamento.  Ma  soprattutto tale riforma dell’art. 52 del Codice Penale, come detto,  non appare funzionale agli obbiettivi demagogici promessi dalla martellante comunicazione politico-mediatica nella scorsa campagna elettorale.  I temi della sicurezza e della giustizia dovrebbero essere veicolati, secondo noi,  con maggiore responsabilità ed equilibrio nella comunicazione.

Gli interventi normativi  invece dovrebbero, a nostro avviso,  avere una maggiore qualità ed una coerenza con l’Ordinamento ed i Principi Costituzionali che rappresentano la forza dello stato di diritto, quella si in grado di contrastare ed opporre la nostra civiltà giuridica ad ogni forma di illegalità e violenza.

La corretta e determinata direzione dell’attuale esecutivo sul fronte delle assunzioni e speriamo sulla razionalizzazione dei presidi, sul coordinamento delle Forze di Polizia e sulla valorizzazione della loro diversità, nonché sulle carriere e sui salari degli operatori,  crediamo meritino ogni sostegno per la creazione di un apparato di sicurezza moderno e di un controllo del territorio che con efficacia, visibilità ed incisività restituisca ai cittadini livelli elevati di sicurezza reale e percepita.

 

 

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