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Osservazioni sulla Bozza dei Decreti del Capo della Polizia modalità di accesso alle qualifiche del ruolo degli ispettori e del ruolo direttivo ad esaurimento, degli ispettori Tecnici e dei direttori tecnici della Polizia di Stato

Osservazioni sulla Bozza dei Decreti del Capo della Polizia modalità di accesso alle qualifiche del ruolo degli ispettori e del ruolo direttivo ad esaurimento, degli ispettori Tecnici e dei direttori tecnici della Polizia di Stato

OSSERVAZIONI

Dopo un’attenta analisi della bozza di Decreto del Capo della Polizia inoltrataci, tenuto conto del fatto che gli obbiettivi di equiordinazione delle Forze di Polizia debbano essere ponderati dalla specificità delle funzioni e delle attuali architetture ordinamentali delle stesse e ritenendo prioritario coniugare la valorizzazione dell’anzianità e delle professionalità acquisite con il merito ed i titoli accademici e specialistici posseduti, evitando sperequazioni e disparità di trattamento, questa O.S. fornisce i seguenti contributi alla formazione del provvedimento di che trattasi.

Valorizzazione dei titoli di studio per l’accesso alla qualifica di Vice Ispettore

Esaminate le bozze dei tre decreti fornita a questa O.S., giova preliminarmente osservare una distonia tra essi segnatamente ai titoli di cultura, in quanto si rinvengono tre disomogenee valutazioni:

– in quella per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, si coglie una rilevante valorizzazione dei titoli di studio;

– in quella per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tale valorizzazione decade lasciando intendere che per tale ruolo a vocazione direttiva i titoli culturali siano inconferenti per una ideale prospettiva di crescita professionale.

Nelle altre forze di polizia si è consolidata la frequenza di corsi che consentono agli allievi ispettori di conseguire una laurea al termine.

Tenuto conto che nella polizia di Stato la formazione è di più breve durata la Fed. UIL POLIZIA ritiene imprescindibile che i titoli di studio già in possesso dei concorrenti vadano

adeguatamente valorizzati.

Accesso alla qualifica di Vice Ispettore per gli attuali appartenenti al ruolo dei Sov.ti non in possesso del diploma di scuola media superiore nella fase transitoria.

Occorre, per quanto detto in premessa, conferire il giusto riconoscimento alle professionalità acquisite consentendo la possibilità, che sembrerebbe esclusa secondo la lettura del 1° comma dell’art. 3, di partecipare ai concorsi per V. Ispettore, agli appartenenti al ruolo dei Sov.ti attualmente non in possesso del diploma di scuola media superiore.

Essi verrebbero ingiustamente penalizzati e la stessa Amministrazione non potrebbe giovarsi delle capacità e delle loro professionalità acquisite.

L’attuale stesura del Decreto è antinomica peraltro rispetto alle previsioni del 335/82 e riteniamo che si debba prevedere, come disciplinato dalla stessa norma, nella fase transitoria, un’aliquota di posti disponibili del 30%, per gli appartenenti al ruolo dei Sov.ti o almeno della qualifica di Sov.C. pur non in possesso del diploma di scuola media superiore.

Giova ricordare che per lo scrutinio alla qualifica di Isp.Superiore, esiste il requisito del possesso della laurea triennale e che questi colleghi, oltre ai limiti anagrafici evidenti, incontrerebbero un filtro per l’accesso alla qualifica apicale del ruolo pur potendo però mettere a frutto le loro competenze con responsabilità adeguate nel ruolo degli ispettori.

Titoli per l’accesso per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo Direttivo ad esaurimento ordinario e tecnico-scientifico.

Per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo Direttivo ad esaurimento, i titoli di studio sono stati previsti ed ampliati rispetto al passato ma si osserva che ad essi viene riservato un punteggio particolarmente modesto, addirittura inferiore a quello previsto per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti. La UIL ritiene che debbano essere attribuiti almeno 10 punti massimi ai titoli di cultura, inclusi i diplomi universitari di durata triennale ex Legge 19 novembre 1990, n.341 e tutti i tipi di laurea prospettati da codesto Dipartimento, che contraddistinguono il raggiungimento di una funzione direttiva e la giusta premiazione per chi con grande sacrificio si è autonomamente formato a livello Universitario, magari conseguendo più diplomi, lauree, master o specializzazioni che devono trovare un giusto riconoscimento. Nessuna speculazione si ritiene debba essere fatta e introdotta, attribuendo punteggi differenziati ai titoli di studio universitari conseguiti a seconda della loro natura, siano essi di tipo umanistico, giuridico o scientifico in quanto trattasi di titoli accademici aggiuntivi a quelli indispensabili di base.

– Valutazione dell’anzianità complessiva

Trattandosi di concorso ‘interno’ che, seppure con un ventennio di ritardo fa decollare lo spirito del concetto di ‘carriera aperta dalla base’, parrebbe fondamentale conferire una particolare valorizzazione non solo all’anzianità nella qualifica apicale e al ruolo, ma soprattutto all’effettiva anzianità maturata complessivamente nei ruoli della Polizia di Stato, trattandosi di candidati che, tutti, già appartenevano al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato ante d.lgs. 197/1995 e che quindi hanno un’appartenenza minima al ruolo almeno di 23 anni ma, per i quali, deve fare giustamente una leggera differenza chi dall’arruolamento in poi ha scalato piano piano i vari ruoli, sempre attraverso il sacrificio ed il merito per il superamento di concorsi fino a quello già semi direttivo ex L. 121/’81. Si potrebbero prevedere 15 punti per l’anzianità complessiva e 10 punti per l’anzianità nel ruolo e nella qualifica apicale.

Accertamento requisiti psico-attitudinali

Al bando unico di concorso per il Ruolo Direttivo ad esaurimento per 1500 posti, codesta Amministrazione ripropone l’accertamento dei requisiti previsti per il Ruolo Speciale includendovi anche la verifica dei requisiti attitudinali dei candidati previa applicazione dell’art. 4 del decreto del Ministero dell’interno del 30.6.2003, n. 198, da svolgersi in costanza di valutazione dei titoli.

E’ di tutta evidenza come i candidati abbiano un’età che va dai 53 ai 60 anni e con almeno 30 anni di servizio. Ci di chiede se, con un ritardo di ben 17 anni dalle eluse previsioni dell’art. 25 del dPR 334/2000, sia immaginabile somministrare agli interessati – quotidianamente in servizio con funzioni di fatto direttive una ennesima verifica psicoattitudinale o se sia più opportuno, razionale e, diciamolo, rispettoso nei confronti di questi colleghi che la loro idoneità alle funzioni direttive la dimostrano ogni giorno, procedere in deroga, fatte salvo ovviamente la considerazione caso per caso, di particolari e rilevanti situazioni cliniche risultanti in atto.

Incarichi e servizi speciali – adeguato riconoscimento e valutazione

Per gli incarichi e i servizi speciali si ritiene vadano adeguatamente riconosciuti e valorizzati

Gli incarichi di Comando di Sottosezioni, Distaccamenti, Uffici o Aree, le docenze al personale di Polizia e delle altre FFPP,

Chi ha svolto le funzioni di P.M. onorario con specifica nomina del Procuratore della Repubblica e di chi ha adempiuto ad incarichi giudiziari giurati per incidenti probatori o esperimenti giudiziali ex art. 221, 359, 360, 392 Codice di Procedura Penale, richiesti ad personam dall’Autorità Giudiziaria ex art. 67, 3° e 4° Comma, norme di Attuazione CPP e disposti con provvedimento autorizzatorio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, che presuppongono particolari competenze professionali e che comportano un rilevante aggravio di lavoro e di responsabilità.

La nomina e l’esercizio delle funzioni di difensore ex art. 20 nel consiglio provinciale di disciplina DPR 737/81 e la nomina e l’esercizio delle funzioni di difensore nei procedimenti disciplinari a carico del personale della Polizia di Stato ex art. 17, punto 4, d. lgs. 28.7.1989 n. 271 norme attuazione codice procedura penale, innanzi alle Corti d’Appello distrettuali.

In ordine ai titoli derivanti dal conferimento di ricompense e riconoscimenti e al valore civile e militare si ritiene che non possano essere escluse, ed anzi debbano essere esplicitamente incluse anche le onorificenze conferite dalla più alta Carica dello Stato, quali Cavaliere, Ufficiale,

Commendatore e le altre dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Riconoscimento della qualifica superiore all’atto del pensionamento del personale del ruolo Direttivo r.e.

Dalla analisi sistematica del combinato disposto del D.Lgsl. 95/14, del 334/200 e del 335/82 è possibile evidenziare come lo sviluppo di carriera del ruolo direttivo ad esaurimento (rispetto al ruolo direttivo speciale) percorre tre qualifiche.

Tenuto conto degli oltre 15 anni inutilmente trascorsi dall’istituzione del Ruolo Speciale, senza che sia stata data attuazione – solo nella Polizia di Stato – alla norma, preso atto dei requisiti anagrafici degli attuali Sostituti Commissari con i requisiti necessari per concorrere al Ruolo Direttivo ad esaurimento, è necessario, secondo questa O.S. prevedere un giusto riconoscimento, evitando sperequazioni, per coloro che verranno collocati in quiescenza prima di ottenere la qualifica di Commissario.

Se infatti l’ispettore superiore -una volta in pensione-, grazie alla attuale vigenza del comma 1 dell’art. 21 del D. Lgs. 334/2000, consegue la qualifica di commissario, non si comprende come invece si prevede di collocare coloro che andranno ad assumere la nuova qualifica -di carattere apicale, nel ruolo- di Sostituto Commissario.

Tale qualifica, proprio perché apicale, sfuggirebbe dal beneficio previsto dalla norma di carattere generale. Per questi motivi si ritiene si debba prevedere di applicare la norma allo stesso modo utilizzato per gli Ispettori Superiori sostituti ufficiali di P.S. ai Sostituti Commissari. E’ necessario un intervento del legislatore volto a fornire un’interpretazione autentica -con la quale anche i neo sostituti commissari sarebbero promossi Commissari una volta in quiescenza.

Il Vice Commissario del nuovo ruolo ad esaurimento, incredibilmente, per la formulazione attuale della normativa resterebbe bloccato, dopo il collocamento in quiescenza, in questa qualifica, venendo così scavalcato dai Sostituti Commissari, quasi penalizzando il loro meritorio mettersi in gioco per la progressione di carriera.

La normativa speciale per il ruolo direttivo ad esaurimento prevede per loro di andare in quiescenza da Vice Commissari, mentre, correttamente, coloro che avranno acquisito la qualifica di commissari e commissario capo saranno collocati in quiescenza, rispettivamente, con la promozione a commissario capo e a vice questore aggiunto, il giorno dopo il pensionamento.

Per sanare questa evidente e certamente non voluta distonia, prevedere di far acquisire la qualifica di commissario r.e. ai vice commissari r.e. il giorno prima della loro collocamento in quiescenza, iniziativa peraltro senza necessità di risorse economiche aggiuntive.

In tal modo si potrà conferire a questi ultimi la promozione alla qualifica di commissario capo, il giorno dopo la quiescenza.

Altra ipotesi risolutiva potrebbe essere quella di far acquisire ai vice commissari la qualifica di commissario sempre senza necessità di ulteriori stanziamenti economici. al termine del 1° mese di formazione, quello “applicativo”.

“Qualità delle mansioni – grado di responsabilità assunta” per il loro carattere discrezionale non possono essere considerati titoli per i concorsi interni.

Riteniamo necessario eliminare dalla lista dei titoli per i concorsi interni di che trattasi quello indicato come: – “qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata e al grado di responsabilità assunta”.

Una simile attribuzione, non può sfuggire, è di natura assolutamente discrezionale se non arbitraria e non può fondarsi su nessun criterio oggettivo.

L’attribuzione del titolo di cui sopra determina un punteggio addirittura fino a punti 8 ed è evidente, stante la sua riferibilità alla esclusiva percezione del dirigente se non alla qualità suo rapporto personale con il candidato, genererebbe delle inaccettabili e secondo noi illegittime sperequazioni.

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

Oronzo Cosi

 

Il comunicato: Osservazioni Bozza Decreti Accesso Ruoli Isp. e Direttivo r.e.

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