Pensioni: coefficiente trasformazione – Lettera al Senato

Preg.ma Signora Presidente del Senato della Repubblica,

Preg.mi Signori Presidenti delle commissioni permanenti,

recentemente, in data 15 aprile u.s., i Senatori Roberta Pinotti, Daniela Donno, Maurizio Gasparri, Cataldo Mininno, Fabrizio Ortis e Vito Vattuone hanno presentato il disegno di legge (AS N. 2180), recante “Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico”.

Tale disegno di legge, come si legge nella sua relazione, ha “lo scopo di adattare l’attuale normativa pensionistica alle specificità del personale del comparto difesa e sicurezza”, specificità riconosciuta per legge al Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico dall’art. 19 della Legge 4 novembre 2010, n. 183.

Il personale appartenente al nostro comparto, nel quale vige un inderogabile limite ordinamentale (60 anni fino alla qualifica di Primo Dirigente/Colonnello e, quindi, la quasi totalità degli appartenenti) risulta da sempre penalizzato rispetto al coefficiente di trasformazione, introdotto con la Riforma Dini (Legge 335 del 1995), il cui parametro aumenta in proporzione all’età di pensionamento.

Inoltre, fino al 2011, il coefficiente di trasformazione è stato parametrato fino al limite pensionistico della generalità dei dipendenti pubblici (65 anni) e successivamente, in forza delle modifiche introdotte dalla riforma Fornero (D.L. 6 dicembre 2011 n. 201), al limite pensionistico di 70/71 anni, con un’ulteriore penalizzazione. All’atto pratico, con il sistema contributivo, l’importo annuo lordo del trattamento pensionistico si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione, con una evidente penalizzazione per gli appartenenti al nostro comparto.

Per meglio capire tali penalizzazioni si riporta la seguente tabella

Come si può desumere dalla predetta tabella e come riportato anche nella relazione al DDL 2180, il vigente limite ordinamentale (cd “vecchiaia”) per gli appartenenti al comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, fissato per legge per la quasi totalità e in ragione della peculiarità delle funzioni svolte a 60 anni, produce una evidente penalizzazione, ancor più aggravata dal mancato avvio di alcuna forma di previdenza complementare per il personale in questione.

Tutto ciò premesso, siamo ad auspicare l’approvazione del DDL AS 2180, attualmente assegnato in sede redigente alla 11a Commissione, con pareri anche della 1a, 4a e 5a Commissione, al fine di poter perequare il trattamento pensionistico delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e dei Vigili del Fuoco.

La lettera:

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