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Riordino: Positivo anche il parere del Parlamento | Vicina l’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri

Riordino: Positivo anche il parere del Parlamento | Vicina l’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri

 

Il riordino delle carriere dopo il vaglio ed sostanziale via libera sotto il profilo giuridico da parte del  Consiglio di stato e sotto il profilo tecnico della Conferenza Unificata Stato Regioni,  ha superato il vaglio del Parlamento attraverso le Commissioni competenti.

Le Commissioni Parlamentari hanno invitato il governo, pur non in maniera vincolante poiché all’esecutivo era stata concessa libertà politica attraverso una specifica legge delega, a rivedere alcuni aspetti del testo.

Per valutare l’efficacia del provvedimento come sappiamo è prevista una fase transitoria di 12 mesi nei quali si potranno apportare correttivi e tale previsione ha trovato il favore delle Commissioni Parlamentari.

  • Il Parlamento ha accolto con favore gli obbiettivi individuati dal provvedimento di riordino ed in particolare la valorizzazione del merito e gli innalzamenti dei livelli professionali attraverso:
    la modifica dei titoli di studio richiesti per i concorsi e per gli avanzamenti: I complimenti del Parlamento riguardano anche gli obiettivi fissati dalla riforma, come la “valorizzazione del merito” e gli “innalzamenti dei livelli professionali” che saranno raggiunti attraverso la modifica dei titoli di studio richiesti per i concorsi e per gli avanzamenti: Diploma di scuola superiore – laurea triennale per gli ispettori – laurea magistrale per i direttivi;
  • riconoscimento delle capacità acquisite nel corso della carriera, grazie all’introduzione di nuove qualifiche e all’impiego in incarichi di maggiori responsabilità per le qualifiche apicali

Una osservazione è stata formulata in maniera particolarmente incisiva dalle Commissioni Parlamentari con riferimento al comma 27 dell’articolo 45 nel quale il decreto prevede, sotto il profilo previdenziale ed in particolare del TFS i miglioramenti economici del riordino decorrano dalla sua entrata in vigore.

Tale previsione è stata valutata come un “eccesso di delega”, poiché tra i criteri ai quali il Governo doveva attenersi secondo la delega ricevuta dal Parlamento,  non è contemplato alcun intervento in materia previdenziale.

A parte le citata osservazione e l’invito al governo ad una sua revisione, non vi sono ulteriori rilevanti questioni sollevate dalle Commissioni, per questo ci si attende una imminente approvazione definitiva del provvedimento tanto atteso dalla categoria.

Ecco il testo ufficiale del parere inviato oggi dal Parlamento al Consiglio dei Ministri.

Testo parere Commissioni parlamentari

Le Commissioni riunite I e IV, esaminato, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 395).

Ricordato che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, di riorganizzazione della pubblica amministrazione. Tale previsione delega il Governo, nell’ambito degli interventi di riorganizzazione dell’amministrazione pubblica, ad adottare uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e il potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;considerato che il citato articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, indica, tra i criteri direttivi per la revisione della disciplina in materia di stato giuridico, di reclutamento e progressione in carriera, il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale di tutte le Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche con riferimento alle disposizioni transitorie, ferme restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale delle Forze di polizia;

Rilevato che il provvedimento costituisce il completamento dell’unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione degli stessi Corpi di polizia, conseguente alla razionalizzazione ed al potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia e all’assorbimento del Corpo forestale dello Stato, attuati con il primo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con la riduzione da cinque a quattro delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di finanza e Corpo di Polizia Penitenziaria),già individuate dall’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Considerato che l’attuale riforma riempie di contenuti il concetto di specificità delle Forze di polizia presente nell’ordinamento già dal 2010, valorizzandone l’insostituibile compito a presidio della legalità e della sicurezza dei cittadini e valutata positivamente la previsione di una “fase correttiva” di 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto durante la quale si potranno modificare ed adeguare le norme che si fossero dimostrate inefficaci e, quindi, introdurre appropriati correttivi;

Riconosciuto l’efficace lavoro svolto dai Tavoli interforze, contrassegnato da elevata complessità e, per questo, ancor più apprezzabile per le soluzioni individuate a sintesi delle differenti esigenze, attese le peculiarità degli ordinamenti, dei compiti e delle attribuzioni di ciascuna delle amministrazioni del comparto sicurezza-difesa,considerato che l’ultimo provvedimento di riordino risale a diciassette anni fa
e che da allora si sono succeduti tre tentativi di riforma, nessuno dei quali è stato condotto in porto;

  • Ritenute positive le previsioni di:
    valorizzazione del merito, attraverso l’accesso con titolo di studio di secondo grado;
  • innalzamento dei livelli professionali, attraverso il conseguimento della laurea, triennale per gli ispettori e quinquennale per gli ufficiali;
    riconoscimento delle capacità acquisite, attraverso l’avanzamento, le qualifiche introdotte e l’impiego in incarichi di maggiore responsabilità per i militari nei gradi più elevati delle categorie Appuntati, Sovrintendenti e Ispettori;
  • valorizzazione dell’autonomia decisionale e operativa, attraverso lo sviluppo di carriera a carattere direttivo per gli ispettori;
  • valorizzazione dell’azione di comando, mediante lo sviluppo di carriera a carattere dirigenziale per gli ufficiali;

Tenuto conto che il Consiglio di Stato è intervenuto a più riprese nell’ambito del contenzioso sollevato in merito alle modalità di transito di ufficiali dei Carabinieri dal Ruolo Normale Unico nel disciolto Ruolo Tecnico di cui al decreto legislativo n. 117 del 1993 e alla successiva immissione degli stessi ope legis (articolo 3 del decreto legislativo n. 298 del 2000) nell’attuale Ruolo Tecnico Logistico riconoscendo ad un esiguo numero di ufficiali “il diritto alla eliminazione della sperequazione determinatasi tra le anzianità di carriera degli ufficiali dell’Arma transitati nel ruolo tecnico in virtù dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 1993 e quelli neo-arruolati, ai sensi dell’articolo 16” e rilevato che l’articolo 45, comma 27, del presente decreto prevede, con riferimento al sistema previdenziale, che i miglioramenti economici del provvedimento decorrano dalla data di entrata in vigore dello stesso; osservato che la disposizione appare viziata da un eccesso di delega, tenuto conto che l’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, non contempla, tra i criteri direttivi, un intervento in materia previdenziale, come invece opera il comma 27 in commento.

  • Inoltre, la norma incide, in senso negativo:
    sull’attuale sistema previdenziale (cosiddetta indennità di fine servizio) che, a legislazione vigente, considera, al fine del calcolo della predetta indennità, tutti gli incrementi retributivi di volta in volta riconosciuti al personale (a titolo di esempio, si considerano integralmente ai fini della buonuscita tutti gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali);
  • sul principio di uguaglianza, dal momento che le norme in vigore che disciplinano l’attuale sistema previdenziale continuerebbero ad applicarsi al restante personale del pubblico impiego, per quanto attiene a tutti gli incrementi retributivi percepiti a qualunque titolo, constatato che, a diversi anni ormai dal passaggio al sistema contributivo, per il personale del comparto ancora non ha trovato concreta realizzazione l’introduzione della previdenza complementare che avrebbe dovuto garantire il “secondo pilastro” dei fondi pensione, a fronte di un’inevitabile riduzione del trattamento pensionistico previsto dalla previdenza obbligatoria (cosiddetto primo pilastro);

Considerati il parere n. 00915/2017 del 21 aprile 2017 espresso sul presente schema di decreto dal Consiglio di Stato e il parere della Conferenza unificata
del 6 maggio 2017;
esprime PARERE FAVOREVOLE.

 

 

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