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Ruolo Direttivo a esaurimento – Gravi discriminazioni

Ruolo Direttivo a esaurimento – Gravi discriminazioni

Signor Capo della Polizia,

nelle more di poter finalmente trovare gli agognati rimedi, in occasione dei previsti ulteriori ‘correttivi’ al d.lgs. 95/2017 per la condizione dei colleghi del ruolo direttivo r.e., secondo quanto già prospettato ed auspicato anche con nota di questa O.S. in data 23.06.2018, mi corre l’obbligo di segnalarle una inaccettabile discriminazione che, anche per buon gusto, andrebbe immediatamente corretta.

Per inciso, si tratta di una di quelle cose che non ha alcun costo economico.

Lei stesso, alla cerimonia finale dei predetti funzionari in data 25 maggio 2018 – presso la Scuola Superiore di Polizia – ha raccomandato ai Questori e ai Dirigenti il pieno rispetto di questi colleghi rammentando che chi non lo farà adottando condotte differenti dovrà rispondere direttamente a lei.

È bene che lei sappia che nell’ “Elenco Funzionari” approntato dalla I^ Divisione del Servizio Dirigenti – Direttivi e Ispettori, recante data 10.12.2018, a nessun Commissario o Vice Commissario r.e. in possesso del diploma di Laurea viene attribuito il titolo di “Dr.”, a differenza di quanto invece sistematicamente viene indicato per tutti gli altri appartenenti alle qualifiche direttive e dirigenziali.

La materia è disciplinata dal D.P.R. 28 Ottobre 1985 n. 782, in cui l’art. 11 (“…rapporti interpersonali”) recita: «…è obbligatoria l’indicazione della qualifica o l’uso del titolo accademico. Quando, nel rivolgersi al superiore di qualifica dirigenziale o direttiva, si fa uso della qualifica, alla stessa va premesso il termine “signore”»; successivamente, si è espresso il Capo della Polizia Antonio Manganelli, con circolare n. 333-C/I/9009-B1/2008, datata 3.11.2008, la quale pone un sillogismo con premesse e conclusione:

  1. la prima premessa, quella maggiore, è che vi è coincidenza tra titolo accademico e funzioni direttive, così come statuito dal d.lgs. 334/2000;
  2. la seconda, quella minore, è che – ove si utilizzasse indistintamente il titolo accademico per tutti i ruoli della Polizia di Stato – si potrebbe ingenerare confusione sulle funzioni;
  3. La conclusione è che l’uso del titolo accademico, da parte degli Uffici di Polizia, dev’essere riservato ed attribuito nell’ordine di servizio, nelle ordinanze e in ogni altro atto e provvedimento, solo agli appartenenti al ruolo almeno direttivo.

            Eccezione vi è – quindi – per i funzionari r.e. o tutti gli altri r.o. del ruolo unico ex art. 1 d.lgs. 334/2000 (anche taluni dirigenti e questori), che abbiano avuto accesso alla carriera direttiva con percorsi concorsuali in cui la laurea non era prevista, come i frequentatori dell’accademia o dei successivi corsi quadriennali presso il già Istituto Superiore di Polizia e che, nemmeno successivamente e privatamente abbiano inteso conseguirlo.

Giustamente, anche negli anni a seguire della circolare Manganelli del 2008, non è stato mai negato ai funzionari, dotatisi privatamente di una laurea, di averne pieno riconoscimento.

Oltre al ‘ruolino’ abbiamo si è appreso che dal 27.02.2018 il titolo accademico non viene menzionato, accanto alla qualifica e al nominativo, nemmeno da taluni Questori e Dirigenti periferici.

Di recente si è espressa anche la Direzione Centrale delle Risorse Umane specificando che “le novità introdotte con il riordino delle carriere richiedono effettivamente una revisione dei criteri fino ad oggi adottati, e pertanto il personale del ruolo direttivo ad esaurimento è autorizzato a fregiarsi del titolo accademico, qualora posseduto, coerentemente con il nuovo quadro normativo”.     Pare inequivocabile l’indirizzo dipartimentale, tant’è che viene usato l’avverbio relativo all’effettività e il sostantivo indicante il necessario revisionismo in materia, non lasciando nessuna incertezza nella sfera ermeneutica dell’espressione usata e rendendo una felice e chiara semantica.

Alla luce di quanto precede, si ritiene che non abbia più alcuna ragion d’essere il fatto che nell’ “Elenco Funzionari”, in atti dell’Amministrazione e in tutti quelli promananti dai Dirigenti periferici, si consumino discriminazioni a danno dei Commissari r.e. provvisti del titolo di Laurea.

D’altronde, diversamente opinando, se si volesse pensare che l’unico diritto riconosciuto fosse quello di consentire il mero personale “fregiarsi” motu proprio del titolo, lasciando tutto com’era in precedenza, non si comprenderebbe la necessità, avvertita dal Dipartimento, di un’effettiva revisione dei criteri precedenti e della coerenza con il nuovo quadro normativo, inciampando in un ossimoro.

Confido in un suo intervento risolutivo che farà onore alla nostra Polizia di Stato.

Con rinnovata stima

Roma, 19 gennaio 2019

Il Segretario Generale

Oronzo Cosi

La lettera:

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