TRATTAMENTO PREVIDENZIALE COMPARTO SICUREZZA – Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018
In premessa, nessun allarmismo previdenziale di origine “ignota”: con circolare n.62 l’INPS, Ente preposto alla “disciplina pensionistica” (non dotato, come noto, di iniziativa legislativa), conformemente a quanto previsto dall’art.1 c.146 della legge 27/12/2017, n.205 -L.Bilancio (che a sua volta ha recepito quanto disposto dal Decreto Min. del 5/12/2017), si è limitato a “modificare i criteri per la determinazione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla speranza di vita (ndr. il nostro vademecum previdenziale contemplava tale incremento così come la revisione verso il basso dei cd. “coefficienti di trasformazione” per il medesimo 2019).
Alla luce di tali “aggiornamenti temporali” e del permanere in vigore delle “finestre mobili” (le quali sono un differimento per la materiale liquidazionedell’assegno mensile), indichiamo i requisiti richiesti dall’anno 2019 (che subiranno un’ulteriore significativo innalzamento dal 2021):
ANZIANITA’
Vecchiaia
Se questa è la “fotografia previdenziale”, è del tutto evidente che già nelle pieghe del rinnovo della parte normativa del Contratto di Lavoro, che si va delineando, porremo al centro del dibattito la specificità del Comparto e l’esigenza di;
escludere ulteriori abbattimenti dei “coefficienti di trasformazione”,
preservare i lavoratori del Comparto dai prossimi incrementi delle “aspettative di vita”,
istituire dei fondi integrativi di Categoria senza compromissione di quanto già previsto e ottenuto nell’attuale regime del Trattamento di Fine Servizio attuale (cd. Liquidazione).
Questi i temi in agenda nella iniziativa politico sindacale della Uil Polizia sul versante previdenziale promuovendo in ogni sede le reali esigenze ed i bisogni dei Poliziotti!!!