CONVENZIONE DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE

Da valere ad ogni effetto di legge tra:
lo Studio legale dell’Avvocato Fabio DEL VECCHIO, nato il 26/01/1971, codice fiscale DLVFBA71A26H851I, del Foro di Campobasso, con sede legale in Campobasso, Via G. Garibaldi n. 110, tel/fax 0874/1950352 – 0874/1950352, cell. 339/8677273, e-mail: avvdelvecchio@libero.it e p.e.c. avvfabiodelvecchio@puntopec.it

E

La segreteria provinciale del Sindacato UIL Polizia, con sede a Campobasso, Via Tiberio n. 97, nella persona del Segretario Provinciale Generale dott. Giovanni Alfano, nato a Campobasso il 16/08/1969 e domiciliato presso la sede sindacale ut supra specificata.


PREMESSO CHE

a. Il Sindacato UIL Polizia ritiene opportuno assicurare a tutti i suoi iscritti nonché ai familiari una serie di servizi legali al fine di garantire condizioni favorevoli alla tutela dei loro diritti ed interessi, sia in ambito stragiudiziale che giudiziale;

b. L’Avvocato Fabio DEL VECCHIO è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Campobasso e svolge attività professionale nelle seguenti materie:

  • diritto penale;
  • diritto civile;
  • diritto tributario;
  • diritto del lavoro e previdenza sociale;
  • diritto di famiglia (separazioni e divorzi) e successioni.

c. La presente proposta di agevolazione per assistenza legale è rivolta a tutti gli associati del Sindacato provinciale UIL Polizia ed anche ai propri familiari;

d. Il Sindacato provinciale della UIL Polizia si è mostrato interessato ai servizi dello Studio legale dell’Avvocato Fabio DEL VECCHIO.


TANTO PREMESSO

Il Sindacato UIL Polizia e lo Studio legale sopra citato

CONVENGONO QUANTO APPRESSO

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Lo Studio legale in argomento si impegna ad offrire l’assistenza e la consulenza legale a tutti gli associati del Sindacato UIL Polizia alle seguenti condizioni:

  • una prima forma di assistenza legale gratuita, solo da remoto e che non richieda consultazione documentale;
  • nell’eventualità dovessero rendersi necessarie, dopo la prima consulenza da remoto, una consulenza in studio ovvero una missiva scritta o diffida/messa in mora, l’associato corrisponderà una somma da determinarsi, caso per caso, in base alla complessità della lite in questione, che potrà variare da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

2.1. Se, di contro e sempre dopo la prima consulenza da remoto gratuita, ovvero dopo l’attività di cui sopra, dovesse essere necessario compiere attività stragiudiziale o giudiziale, l’associato potrà concordare di corrispondere al professionista, oltre al rimborso delle spese, compensi da calcolarsi secondo la tariffa professionale, applicando uno sconto del 50% sui valori medi, così da ridurli ai minimi tariffari inderogabili, ex art. 4 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022. Resta ferma la insindacabile facoltà del professionista di non accettare l’incarico professionale al minimo tariffario ove ritenga che non sia adeguato all’attività da svolgersi, ovvero di concordare diverse pattuizioni.

2.2. L’associato ha ampia facoltà nel personalizzare le modalità di pagamento come meglio ritiene, secondo le proprie esigenze e comunque entro sei mesi dalla fine dell’incarico, elargire allo Studio il saldo dei compensi, salva diversa pattuizione preventivamente concordata.

2.3. Qualora l’iscritto si rivolgesse all’avvocato per svolgere attività giudiziale o stragiudiziale, il legale si riserva la facoltà di richiedere un acconto del proprio onorario oltre, chiaramente, il costo del contributo unificato e del bollo. Tale somma, finalizzata e necessaria per incardinare la procedura, verrà comunque scomputata dalle competenze ed onorari nella parcella finale, fatta eccezione per il contributo unificato e per le spese vive sostenute che rimangono per intero a carico dell’associato.

2.4. Per completezza e trasparenza, inoltre, in base ai diversi e liberi accordi tra le parti, il professionista, in relazione al valore, alla rilevanza ed alla complessità della causa, potrà concordare importi maggiori rispetto ai valori medi tabellari ovvero svincolati da essi.

3. Il Sindacato UIL Polizia, a seguito della sottoscrizione della presente, darà ampia diffusione e pubblicità ai propri iscritti, con qualsiasi mezzo ritenuto più opportuno allo scopo, quali ad esempio piattaforme online, comunicati stampa, ecc.

4. Il Sindacato UIL Polizia ed il suo legale rappresentante p.t. rimarranno estranei ad ogni rapporto scaturente (anche economico) intercorso tra lo Studio legale ed i singoli associati interessati ad avvalersi della presente, rispetto al quale saranno qualificabili come soggetto terzo. Contestualmente, il Sindacato UIL Polizia ed il suo legale rappresentante p.t. vengono sin d’ora manlevati da eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli avvocati e gli iscritti.

5. La presente convenzione, della durata di un anno decorrente dalla data della sottoscrizione, non prevede clausole di esclusiva e di irrevocabilità, significando che il Sindacato e il suo legale rappresentante p.t. saranno liberi di stipulare ulteriori convenzioni con altri professionisti del settore e, parimenti, lo Studio legale si ritiene libero di stipulare altre convenzioni con altri sindacati, associazioni e simili. Alla scadenza naturale della convenzione, in assenza di esplicito recesso e/o disdetta da parte dei soggetti interessati, la convenzione verrà rinnovata automaticamente con le stesse condizioni pattuite.

6. Le parti si obbligano a conformare il proprio operato alle vigenti disposizioni normative relative al trattamento e alla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e ss.mm., Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii).

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, s’intendono qui richiamate le norme di legge e del codice civile.

Campobasso, 09 ottobre 2025