È stato sottoscritto l’accordo definitivo per l’utilizzo delle risorse del Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali (FESI) relativo all’anno 2025, dopo l’acquisizione del parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’ipotesi di accordo firmata il 1° giugno 2026.
L’intesa disciplina la destinazione delle risorse economiche previste dal Fondo, individuando le fattispecie da remunerare, gli importi spettanti e i criteri di attribuzione dei compensi al personale della Polizia di Stato.
Oltre 158 milioni di euro destinati al Fondo
L’accordo prevede una disponibilità complessiva di 158.799.692,87 euro, derivante da una pluralità di stanziamenti e incrementi normativi intervenuti negli anni, comprese le risorse previste dagli ultimi provvedimenti di bilancio e dagli accordi sindacali per il personale delle Forze di polizia.
Le attività remunerate
Le risorse del Fondo sono destinate a compensare, per l’anno 2025, quattro specifiche fattispecie:
- Reperibilità;
- Cambio turno;
- Produttività collettiva;
- Servizi resi in alta montagna.
Gli importi previsti
L’accordo stabilisce i seguenti compensi lordi:
- 17,50 euro per ciascun turno di reperibilità;
- 10,00 euro per ogni cambio turno;
- 6,63 euro giornalieri per l’effettiva presenza ai fini della produttività collettiva;
- 6,40 euro per ciascun servizio svolto in alta montagna.
I compensi relativi alle diverse fattispecie sono tra loro cumulabili.
Reperibilità: quando spetta il compenso
Il compenso per la reperibilità viene riconosciuto anche al personale che, pur non essendo formalmente inserito nei turni di reperibilità, venga chiamato in servizio per far fronte a esigenze eccezionali, imprevedibili e non altrimenti risolvibili. Rimane fermo il diritto al compenso per lavoro straordinario e all’eventuale recupero del giorno di riposo, secondo la normativa vigente.
Cambio turno
L’indennità per il cambio turno è attribuita nei casi di modifica dell’orario di lavoro disposta d’ufficio successivamente alla programmazione settimanale, nonché nell’ipotesi di una seconda variazione dell’orario nell’ambito della medesima programmazione.
Per il personale impiegato nei servizi continuativi il compenso è riconosciuto esclusivamente per la prima modifica e per la seconda variazione del turno.
Produttività collettiva
Il compenso per la produttività collettiva viene calcolato sulla base dei giorni di effettiva presenza in servizio nel corso dell’anno.
L’accordo equipara ai giorni di presenza alcune specifiche fattispecie, tra cui:
- riposi compensativi;
- assenze per infortunio in servizio;
- assenze previste dalla normativa per particolari trattamenti sanitari;
- assenze tutelate dalla normativa sulla maternità;
- permessi sindacali e distacchi.
Per il personale vincitore di concorsi per qualifiche superiori e collocato in aspettativa durante il corso di formazione, i giorni di frequenza del corso sono equiparati ai giorni di effettiva presenza in servizio ai fini della corresponsione del compenso.
Servizi in alta montagna
Il compenso previsto per i servizi in alta montagna viene riconosciuto anche qualora il servizio svolto in località poste oltre i 1.500 metri sul livello del mare abbia avuto una durata inferiore all’intero turno di servizio.
Previsto un successivo accordo integrativo
L’intesa prevede infine che il Fondo venga successivamente integrato una volta rese disponibili le ulteriori risorse previste dalla Legge di Bilancio 2025, che ha disposto, a decorrere dall’anno 2025, un incremento delle risorse destinate alla Polizia di Stato pari a 12,34 milioni di euro. In tale circostanza sarà sottoscritto un accordo integrativo che definirà modalità di distribuzione e importi delle ulteriori risorse disponibili.






