Rivalutazione pensioni: dal 2019 calcolo più favorevole

 

Dal 1 gennaio 2019 gli importi previdenziali mensili risulteranno più corposi per la “riscoperta” del meccanismo di adeguamento di essi al costo della vita (rilevazione ISTAT);  per cui, all’aumento dell’inflazione (che corrode il potere d’acquisto) corrisponde una lievitazione dell’ammontare della pensione.

Questo meccanismo (bloccato dal 2011 al 2013), fu reintrodotto con la L.147/2013 ed è attualmente ancora in vigore.

Esso prevede  un ”ricarico  previdenziale” percentuale differente a seconda  dell’ammontare percepito  (5 scaglioni):

  • 100% per una pensione che non superi 3 vlt. l’importo minimo (€.507,42);
  • 95%   per una pensione tra 3 e 4 vlt. il  trattamento minimo;
  • 75%   per una pensione tra 4 e 5 vlt. il  trattamento minimo;
  • 50%   per una pensione tra 5 e 6 vlt. il  trattamento minimo;
  • 45%   per una pensione superiore a 6 vlt. il minimo.

Con la chiusura della fase transitoria, dal 2019 verranno reintrodotti i preesistenti meccanismi di perequazione previsti dalla L.388/2000, i quali prevedevano 3 scaglioni di rivalutazione:

  • 100% per una pensione che non superi 3 vlt. l’importo minimo (€.507,42);
  • 90%   per una pensione tra 3 e 5 vlt. il  trattamento minimo;
  • 75%   per una pensione superiore a 5 vlt. il minimo.

 

(Centro Studi UIL Polizia)